Giudizio costituzionale in via principale - Interesse a ricorrere - Autonomia della norma impugnata anche se ripetitiva di altra non impugnata - Esclusione dell'istituto dell'acquiescenza - Ammissibilità del ricorso. (Classif. 113005).
L'ammissibilità del ricorso in via principale non è preclusa dal carattere confermativo o riproduttivo di una disposizione rispetto ad altra norma non impugnata, in quanto ogni provvedimento legislativo esiste a sé e può formare oggetto di autonomo esame ai fini dell'accertamento della sua legittimità: l'istituto dell'acquiescenza non si applica ai giudizi in via principale, atteso che la norma impugnata ha comunque l'effetto di reiterare la lesione da cui deriva l'interesse a ricorrere dello Stato. Di conseguenza, una disposizione ripetitiva di una precedente norma è comunque impugnabile e oggetto di censura anche rispetto al contenuto riproduttivo o di rinvio. (Precedenti: S. 25/2021 - mass. 43613; S. 237/2017 - mass. 41622; S. 98/2017 - mass. 41163; S. 60/2017 - mass. 39839; S. 39/2016 - mass. 38746; S. 215/2015 - mass. 38580; S. 124/2015 - mass. 38440).