Sentenza 307/1996 (ECLI:IT:COST:1996:307)
Massima numero 22873
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del
18/07/1996; Decisione del
18/07/1996
Deposito del 24/07/1996; Pubblicazione in G. U. 21/08/1996
Titolo
SENT. 307/96 C. ARTIGIANATO - REGIONI A STATUTO SPECIALE - POTESTA' LEGISLATIVA ESCLUSIVA - NORMATIVA PARZIALMENTE DIFFORME E DI MAGGIOR FAVORE CON EFFETTI ESTERNI - LIMITI - PRINCIPIO DI PARITA' DI TRATTAMENTO DEI SOGGETTI NEL DIRITTO PRIVATO.
SENT. 307/96 C. ARTIGIANATO - REGIONI A STATUTO SPECIALE - POTESTA' LEGISLATIVA ESCLUSIVA - NORMATIVA PARZIALMENTE DIFFORME E DI MAGGIOR FAVORE CON EFFETTI ESTERNI - LIMITI - PRINCIPIO DI PARITA' DI TRATTAMENTO DEI SOGGETTI NEL DIRITTO PRIVATO.
Testo
Benche' la materia dell'artigianato rientri nella competenza normativa primaria delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, la possibilita' di dettare una normativa parzialmente difforme e di maggior favore per le imprese artigiane ivi ubicate, anche con effetti esterni a detti territori, incontra in ogni caso il limite costituito dai principi della Costituzione e dalle norme fondamentali dello Stato, tra cui va compreso il principio di parita' di trattamento dei soggetti nel diritto privato. red.: A. Franco
Benche' la materia dell'artigianato rientri nella competenza normativa primaria delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, la possibilita' di dettare una normativa parzialmente difforme e di maggior favore per le imprese artigiane ivi ubicate, anche con effetti esterni a detti territori, incontra in ogni caso il limite costituito dai principi della Costituzione e dalle norme fondamentali dello Stato, tra cui va compreso il principio di parita' di trattamento dei soggetti nel diritto privato. red.: A. Franco
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte