Sentenza 307/1996 (ECLI:IT:COST:1996:307)
Massima numero 22874
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI  - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del  18/07/1996;  Decisione del  18/07/1996
Deposito del 24/07/1996; Pubblicazione in G. U. 21/08/1996
Massime associate alla pronuncia:  22871  22872  22873


Titolo
SENT. 307/96 D. ARTIGIANATO - REGIONI A STATUTO SPECIALE - POTESTA' LEGISLATIVA PRIMARIA - ISCRIZIONE DELL'IMPRESA NELL'ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE - RICONOSCIMENTO DA PARTE DELLA LEGGE STATALE DI EFFICACIA COSTITUTIVA A TUTTI GLI EFFETTI - ART. 13, CO. 6, L. N. 443 DEL 1985 - FALLIMENTO - FORMAZIONE STATO PASSIVO - PRIVILEGIO SUI CREDITI EX ART. 2751 BIS, N. 5, COD. CIV. - IMPRESE ISCRITTE NELL'ALBO DELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE - POTERE DEL GIUDICE DI VALUTARNE L'EFFETTIVA CONSISTENZA - PRETESA ESCLUSIONE - DENUNZIATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA, DEL DIRITTO DI DIFESA E DEL LIMITE DEL DIRITTO PRIVATO ALLA POTESTA' LEGISLATIVA REGIONALE - INTERPRETAZIONE ADEGUATRICE DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA - NECESSITA' - EFFETTI DELLA ISCRIZIONE NELL'ALBO - PRESUNZIONE ASSOLUTA SULLA QUALIFICA ARTIGIANA AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DEL PRIVILEGIO - ESCLUSIONE - POTERE DEL GIUDICE DI SINDACARE LA CONSISTENZA DELL'IMPRESA E DI DISAPPLICARE L'ATTO DI ISCRIZIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.

Testo
Non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 117 Cost., degli artt. 2751-bis, numero 5, cod. civ. e 13, sesto comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443 (legge quadro per l'artigianato) nella parte in cui non prevedono che, ai fini diversi da quelli inclusi nelle materie di esclusiva potesta' regionale delle regioni a statuto speciale, il giudice possa valutare l'effettiva consistenza dell'impresa iscritta come artigiana per riconoscere o meno il privilegio previsto dallo stesso art. 2751-bis, numero 5, cod. civ., sollevata sotto il profilo che imprese che si trovano nelle stesse situazioni dimensionali vengono trattate diversamente, ai fini della collocazione dei crediti nello stato passivo del fallimento, unicamente in ragione della loro ubicazione territoriale. E' vero, infatti, che verrebbe violato il limite del diritto privato alla potesta' legislativa regionale nonche' il principio di eguaglianza qualora si riconoscesse il diritto al privilegio sui crediti, di cui all'art. 2751-bis, numero 5, cod. civ., in base alla mera localizzazione territoriale dell'impresa creditrice. Tuttavia, le disposizioni impugnate sono suscettibili di una interpretazione adeguatrice che non le ponga in contrasto con i principi costituzionali, e vanno pertanto interpretate nel senso che la iscrizione all'albo delle imprese artigiane, anche nell'ambito delle regioni a statuto speciale o province autonome, costituisce il presupposto per fruire delle agevolazioni previste dalla legge quadro o da altre disposizioni, ma non vale a far sorgere una presunzione assoluta circa la qualifica artigiana dell'impresa stessa ai fini del riconoscimento del privilegio generale sui mobili previsto dal codice civile; al contrario, e' consentito al giudice di sindacare la reale consistenza dell'impresa creditrice, con la conseguente eventuale disapplicazione dell'atto amministrativo di iscrizione all'albo, una volta accertatane la illegittimita'. - V. S. n. 336/1989 e precedente massima C. red.: A. Franco

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte