Sentenza 309/1996 (ECLI:IT:COST:1996:309)
Massima numero 22848
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del
18/07/1996; Decisione del
18/07/1996
Deposito del 25/07/1996; Pubblicazione in G. U. 31/07/1996
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 309/96. LOCAZIONE - LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - PATTI IN DEROGA AL CANONE LEGALE DI CUI ALLA LEGGE 27 LUGLIO 1978, N. 392 - OBBLIGATORIETA' DELL'ASSISTENZA DELLE ORGANIZZAZIONI DELLA PROPRIETA' EDILIZIA E DEI CONDUTTORI - MODALITA' - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 23 COST. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 309/96. LOCAZIONE - LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - PATTI IN DEROGA AL CANONE LEGALE DI CUI ALLA LEGGE 27 LUGLIO 1978, N. 392 - OBBLIGATORIETA' DELL'ASSISTENZA DELLE ORGANIZZAZIONI DELLA PROPRIETA' EDILIZIA E DEI CONDUTTORI - MODALITA' - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 23 COST. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 23 Cost., l'art. 11, comma 2, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (recante: "Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica"), convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359, nella parte in cui prevede come obbligatoria l'assistenza delle organizzazioni della proprieta' edilizia e dei conduttori per la stipula di accordi in deroga alla legge 27 luglio 1978, n. 392, in quanto - ferma restando la legittimazione del collegamento della validita' di una deroga a norme imperative con l'assolvimento di un onere di assistenza, considerata necessaria ed equilibratrice nelle determinazioni che intervengono tra le parti nei contratti di rilevanza sociale - e' incoerente ed incongrua la norma che, prevedendo l'assistenza come obbligatoria per la validita' di un accordo tra privati, non consente, poi, di individuare con certezza i soggetti abilitati a prestarla, non indica i criteri di determinazione del corrispettivo cui si e' tenuti ne' quelli cui devono essere ispirate le valutazioni che, eventualmente, consentono a chi presta assistenza di incidere sull'esercizio dell'autonomia riconosciuta agli interessati, sino ad inibirla. red.: G. Leo
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 23 Cost., l'art. 11, comma 2, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (recante: "Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica"), convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359, nella parte in cui prevede come obbligatoria l'assistenza delle organizzazioni della proprieta' edilizia e dei conduttori per la stipula di accordi in deroga alla legge 27 luglio 1978, n. 392, in quanto - ferma restando la legittimazione del collegamento della validita' di una deroga a norme imperative con l'assolvimento di un onere di assistenza, considerata necessaria ed equilibratrice nelle determinazioni che intervengono tra le parti nei contratti di rilevanza sociale - e' incoerente ed incongrua la norma che, prevedendo l'assistenza come obbligatoria per la validita' di un accordo tra privati, non consente, poi, di individuare con certezza i soggetti abilitati a prestarla, non indica i criteri di determinazione del corrispettivo cui si e' tenuti ne' quelli cui devono essere ispirate le valutazioni che, eventualmente, consentono a chi presta assistenza di incidere sull'esercizio dell'autonomia riconosciuta agli interessati, sino ad inibirla. red.: G. Leo
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte