Sentenza 310/1996 (ECLI:IT:COST:1996:310)
Massima numero 22704
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
18/07/1996; Decisione del
18/07/1996
Deposito del 25/07/1996; Pubblicazione in G. U. 31/07/1996
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT 310/96. PROCESSO PENALE - DIRITTO AD EQUA RIPARAZIONE PER INGIUSTA DETENZIONE SUBITA IN ESECUZIONE DI ORDINE DI CARCERAZIONE ILLEGITTIMO - OMESSA PREVISIONE - PRETESA IRRAGIONEVOLE DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALL'ANALOGA IPOTESI DI DETENZIONE SUBITA A SEGUITO DI APPLICAZIONE DI CUSTODIA CAUTELARE - PRETESA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT 310/96. PROCESSO PENALE - DIRITTO AD EQUA RIPARAZIONE PER INGIUSTA DETENZIONE SUBITA IN ESECUZIONE DI ORDINE DI CARCERAZIONE ILLEGITTIMO - OMESSA PREVISIONE - PRETESA IRRAGIONEVOLE DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALL'ANALOGA IPOTESI DI DETENZIONE SUBITA A SEGUITO DI APPLICAZIONE DI CUSTODIA CAUTELARE - PRETESA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, comma primo, e 24, comma quarto, Cost., l'art. 314 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede il diritto all'equa riparazione anche per la detenzione ingiustamente patita a causa di erroneo ordine di esecuzione, sia perche' la diversita' di trattamento della situazione sofferta da chi abbia subito la detenzione a causa di una misura cautelare (che in prosieguo sia risultata iniqua) e chi sia rimasto vittima di un ordine di carcerazione arbitrario non e' tale da giustificare un trattamento cosi' discriminatorio, al punto che la prima situazione venga qualificata ingiusta e meritevole di equa riparazione e la seconda venga invece dal legislatore completamente ignorata, tenuto conto che l'ordine di carcerazione illegittimo offende la dignita' della persona in misura non minore della detenzione cautelare ingiusta; sia perche' l'omissione del legislatore risulta ingiustificata anche alla luce dei principi e criteri direttivi dettati per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale, laddove e' prefigurata (art. 2, comma primo, n. 100, l. n. 81 del 1987), accanto alla riparazione dell'errore giudiziario, anche la riparazione per l'"ingiusta detenzione", nonche' laddove (art. 2, comma primo, prima proposizione, stessa legge) si prevede l'adeguamento del nuovo codice alle norme delle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia e relative ai diritti della persona e al processo penale, in considerazione del fatto che la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali (resa esecutiva con l. n. 848 del 1955) prevede espressamente, all'art. 5, il diritto alla riparazione a favore della vittima di arresto o di detenzioni ingiuste senza distinzione di sorta. - S. n. 1/1969. red.: S. Di Palma
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, comma primo, e 24, comma quarto, Cost., l'art. 314 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede il diritto all'equa riparazione anche per la detenzione ingiustamente patita a causa di erroneo ordine di esecuzione, sia perche' la diversita' di trattamento della situazione sofferta da chi abbia subito la detenzione a causa di una misura cautelare (che in prosieguo sia risultata iniqua) e chi sia rimasto vittima di un ordine di carcerazione arbitrario non e' tale da giustificare un trattamento cosi' discriminatorio, al punto che la prima situazione venga qualificata ingiusta e meritevole di equa riparazione e la seconda venga invece dal legislatore completamente ignorata, tenuto conto che l'ordine di carcerazione illegittimo offende la dignita' della persona in misura non minore della detenzione cautelare ingiusta; sia perche' l'omissione del legislatore risulta ingiustificata anche alla luce dei principi e criteri direttivi dettati per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale, laddove e' prefigurata (art. 2, comma primo, n. 100, l. n. 81 del 1987), accanto alla riparazione dell'errore giudiziario, anche la riparazione per l'"ingiusta detenzione", nonche' laddove (art. 2, comma primo, prima proposizione, stessa legge) si prevede l'adeguamento del nuovo codice alle norme delle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia e relative ai diritti della persona e al processo penale, in considerazione del fatto che la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali (resa esecutiva con l. n. 848 del 1955) prevede espressamente, all'art. 5, il diritto alla riparazione a favore della vittima di arresto o di detenzioni ingiuste senza distinzione di sorta. - S. n. 1/1969. red.: S. Di Palma
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 24
co. 4
Altri parametri e norme interposte
legge 16/02/1987
n. 81
art. 2
co. 1 n. 100
legge 04/08/1955
n. 848
art. 0