Sentenza 312/1996 (ECLI:IT:COST:1996:312)
Massima numero 22875
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
18/07/1996; Decisione del
18/07/1996
Deposito del 25/07/1996; Pubblicazione in G. U. 21/08/1996
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 312/96. IGIENE DEL LAVORO - RUMORI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO - PROTEZIONE DEI LAVORATORI - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO - RIDUZIONE AL MINIMO DEI RISCHI DA ESPOSIZIONE AL RUMORE - ADOZIONE DI MISURE TECNICHE, ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI CONCRETAMENTE ATTUABILI - INDETERMINATEZZA DI TALI MISURE - LIMITI MASSIMI DI TOLLERABILITA' - OMESSA PREVISIONE - DENUNZIATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI RISERVA DI LEGGE IN MATERIA PENALE E DI TASSATIVITA' E DETERMINATEZZA DELLA FATTISPECIE PENALE - INTERPRETAZIONE ADEGUATRICE DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA - NECESSITA' - RIFERIMENTO AD APPLICAZIONI TECNOLOGICHE E A MISURE ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI GENERALMENTE PRATICATE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
SENT. 312/96. IGIENE DEL LAVORO - RUMORI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO - PROTEZIONE DEI LAVORATORI - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO - RIDUZIONE AL MINIMO DEI RISCHI DA ESPOSIZIONE AL RUMORE - ADOZIONE DI MISURE TECNICHE, ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI CONCRETAMENTE ATTUABILI - INDETERMINATEZZA DI TALI MISURE - LIMITI MASSIMI DI TOLLERABILITA' - OMESSA PREVISIONE - DENUNZIATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI RISERVA DI LEGGE IN MATERIA PENALE E DI TASSATIVITA' E DETERMINATEZZA DELLA FATTISPECIE PENALE - INTERPRETAZIONE ADEGUATRICE DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA - NECESSITA' - RIFERIMENTO AD APPLICAZIONI TECNOLOGICHE E A MISURE ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI GENERALMENTE PRATICATE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Testo
Non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 25 e 70 Cost., dell'art. 41, co. 1, del d.lgs. 15 agosto 1991, n. 277, che impone al datore di lavoro di ridurre "al minimo, in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, i rischi derivanti da esposizione al rumore mediante misure tecniche, organizzative e procedurali, concretamente attuabili, privilegiando gli interventi alla fonte", sollevata sotto il profilo della violazione dei principi di riserva di legge in materia penale e di tassativita' e determinatezza della fattispecie penale, in quanto verrebbe posto a carico del datore di lavoro un obbligo del tutto generico e indeterminato, che fa riferimento, oltre alle prescrizioni ed acquisizioni tecniche, anche ad altre non meglio specificate misure organizzative e procedurali, senza contestualmente fissare un valore limite di tollerabilita' del rumore. Invero, da un lato, la norma impugnata - caratterizzata piu' dalla predeterminazione dei fini che il datore di lavoro deve raggiungere che dalla individuazione dei comportamenti che egli e' tenuto ad osservare, e quindi suscettibile di ampliare la discrezionalita' dell'interprete - contiene una valutazione del legislatore circa le potenzialita' lesive delle lavorazioni rumorose e la doverosita' della riduzione al minimo del rumore, che non puo' essere contrastata dalla Corte costituzionale, trattandosi di valutazione ragionevole, diretta alla tutela dei valori espressi dall'art. 41 Cost. Del resto, l'eliminazione della disposizione impugnata comporterebbe anche l'eliminazione del generale dovere di protezione posto a carico del datore di lavoro e quindi un arretramento sul piano della concretizzazione dei principi costituzionali. Da un altro lato, si tratta di una norma penale di scopo che, nel fare riferimento anche alle misure organizzative e procedurali concretamente attuabili, investe la quasi totalita' dell'attivita' di impresa ed una pluralita' di mezzi, con pressoche' infinite possibilita' di combinazione, e quindi finisce per attribuire al giudice penale la discrezionalita' spettante all'imprenditore. Tuttavia la disposizione impugnata e' suscettibile di una interpretazione adeguatrice - la sola che possa escludere il contrasto con l'art. 25 Cost. - tale da restringere considerevolmente la discrezionalita' dell'interprete, ritenendo che, la' dove parla di misure "concretamente attuabili", il legislatore si riferisca alle misure che, nei diversi settori e nelle differenti lavorazioni, corrispondono ad applicazioni tecnologiche generalmente praticate e ad accorgimenti organizzativi e procedurali altrettanto generalmente acquisiti, sicche' sia penalmente censurata soltanto la deviazione dei comportamenti dell'imprenditore dagli "standard" di sicurezza propri, in concreto e al momento, delle diverse attivita' produttive. L'accertamento del giudice, pertanto, dovra' essere indirizzato non tanto a stabilire se una determinata misura sia compresa nel patrimonio di conoscenze nei diversi settori, ma se essa sia accolta negli "standard" di produzione industriale, o specificamente prescritta. - V. S. n. 475/1988. red.: A. Franco
Non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 25 e 70 Cost., dell'art. 41, co. 1, del d.lgs. 15 agosto 1991, n. 277, che impone al datore di lavoro di ridurre "al minimo, in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, i rischi derivanti da esposizione al rumore mediante misure tecniche, organizzative e procedurali, concretamente attuabili, privilegiando gli interventi alla fonte", sollevata sotto il profilo della violazione dei principi di riserva di legge in materia penale e di tassativita' e determinatezza della fattispecie penale, in quanto verrebbe posto a carico del datore di lavoro un obbligo del tutto generico e indeterminato, che fa riferimento, oltre alle prescrizioni ed acquisizioni tecniche, anche ad altre non meglio specificate misure organizzative e procedurali, senza contestualmente fissare un valore limite di tollerabilita' del rumore. Invero, da un lato, la norma impugnata - caratterizzata piu' dalla predeterminazione dei fini che il datore di lavoro deve raggiungere che dalla individuazione dei comportamenti che egli e' tenuto ad osservare, e quindi suscettibile di ampliare la discrezionalita' dell'interprete - contiene una valutazione del legislatore circa le potenzialita' lesive delle lavorazioni rumorose e la doverosita' della riduzione al minimo del rumore, che non puo' essere contrastata dalla Corte costituzionale, trattandosi di valutazione ragionevole, diretta alla tutela dei valori espressi dall'art. 41 Cost. Del resto, l'eliminazione della disposizione impugnata comporterebbe anche l'eliminazione del generale dovere di protezione posto a carico del datore di lavoro e quindi un arretramento sul piano della concretizzazione dei principi costituzionali. Da un altro lato, si tratta di una norma penale di scopo che, nel fare riferimento anche alle misure organizzative e procedurali concretamente attuabili, investe la quasi totalita' dell'attivita' di impresa ed una pluralita' di mezzi, con pressoche' infinite possibilita' di combinazione, e quindi finisce per attribuire al giudice penale la discrezionalita' spettante all'imprenditore. Tuttavia la disposizione impugnata e' suscettibile di una interpretazione adeguatrice - la sola che possa escludere il contrasto con l'art. 25 Cost. - tale da restringere considerevolmente la discrezionalita' dell'interprete, ritenendo che, la' dove parla di misure "concretamente attuabili", il legislatore si riferisca alle misure che, nei diversi settori e nelle differenti lavorazioni, corrispondono ad applicazioni tecnologiche generalmente praticate e ad accorgimenti organizzativi e procedurali altrettanto generalmente acquisiti, sicche' sia penalmente censurata soltanto la deviazione dei comportamenti dell'imprenditore dagli "standard" di sicurezza propri, in concreto e al momento, delle diverse attivita' produttive. L'accertamento del giudice, pertanto, dovra' essere indirizzato non tanto a stabilire se una determinata misura sia compresa nel patrimonio di conoscenze nei diversi settori, ma se essa sia accolta negli "standard" di produzione industriale, o specificamente prescritta. - V. S. n. 475/1988. red.: A. Franco
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
Costituzione
art. 70
Altri parametri e norme interposte