Sentenza 313/1996 (ECLI:IT:COST:1996:313)
Massima numero 22705
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI  - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del  18/07/1996;  Decisione del  18/07/1996
Deposito del 25/07/1996; Pubblicazione in G. U. 21/08/1996
Massime associate alla pronuncia:  22706


Titolo
SENT. 313/96 A. IMPIEGO PUBBLICO - DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DEL SETTORE - PREVISIONE, TRA I PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI, DELLA RICONDUZIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO E DI IMPIEGO DI DIPENDENTI DELLE AMMINISTRAZIONI STATALI ALLA DISCIPLINA DEL DIRITTO CIVILE, AD ECCEZIONE DEI MAGISTRATI ORDINARI ED AMMINISTRATIVI, DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI DELLO STATO, DEL PERSONALE MILITARE E DELLE FORZE DI POLIZIA, DELLA CARRIERA DIPLOMATICA E PREFETTIZIA E DEI DIRIGENTI GENERALI ED EQUIPARATI - PRETESA IRRAGIONEVOLE ED ARBITRARIA DIFFERENZIAZIONE TRA LA CATEGORIA DEI DIRIGENTI GENERALI E QUELLA DEGLI ALTRI DIRIGENTI AD ESSI SOTTORDINATI IN CONTRASTO CON L'UNICITA' DELL'ISTITUTO DELLA DIRIGENZA E ALLA UGUALE RESPONSABILITA' PER LA GESTIONE E I RELATIVI RISULTATI - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO DI SITUAZIONI OMOGENEE - INCIDENZA SUI PRINCIPI DI IMPARZIALITA' E BUON ANDAMENTO DELLA P.A. - INFODATEZZA.

Testo
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2, comma primo, lett. a), l. 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza statale), 2, commi secondo e quarto, 16, 17 e 20, comma primo, d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 l. 23 ottobre 1992, n. 421) - nella parte in cui mantengono il rapporto pubblicistico di servizio per i soli dirigenti generali e privatizzano viceversa lo 'status' degli altri dirigenti - in quanto: con riferimento all'art. 97 Cost. - posto che la scelta della l. n. 421 del 1992 e' incentrata sulla valorizzazione della distinzione tra organizzazione della pubblica amministrazione, la cui disciplina viene affidata in primo luogo alla legge, e rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, tendenzialmente affidato allo strumento della contrattazione collettiva, ritenuto piu' idoneo alla realizzazione delle esigenze di flessibilita' nella gestione del personale sottese alla riforma e, quindi, ad assicurare il buon andamento dell'amministrazione; e che la disciplina del rapporto di dirigenza risulta strutturalmente caratterizzato dalla contemporanea esistenza di piu' fonti regolatrici, venendosi a collocare a meta' strada fra il modello pubblicistico a quello privatistico (in coerenza, da un lato, con la posizione apicale propria di tale categoria rispetto al complesso del personale, piu' nettamente privatizzato, e, dall'altro, con il ruolo di cerniera tra indirizzo politico ed azione amministrativa che le e' assegnato nel rapporto con la funzione di governo) - va ribadito che il valore dell'imparzialita' puo' essere in astratto (e viene dalla disciplina in esame) non irrazionalmente integrato con quello dell'efficienza, tenuto conto del fatto che l'imparzialita' stessa non deve essere necessariamente garantita nelle forme dello statuto pubblicistico del dipendente, potendo ben trovare, viceversa, attuazione in un equilibrato dosaggio di fonti regolatrici; con riferimento all'art. 3 - posto che i dirigenti generali trovano una collocazione del tutto peculiare, avuto riguardo alla loro contiguita' funzionale con l'attivita' politica del Governo - la posizione del dirigente non e' confrontabile con quella del dirigente generale (e neppure con quella delle altre categorie di personale di cui all'art. 2, comma quarto, d.lgs. n. 29 del 1993). - S. n. 88/1996. red.: S. Di Palma

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte