Sentenza 313/1996 (ECLI:IT:COST:1996:313)
Massima numero 22706
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI  - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del  18/07/1996;  Decisione del  18/07/1996
Deposito del 25/07/1996; Pubblicazione in G. U. 21/08/1996
Massime associate alla pronuncia:  22705


Titolo
SENT. 313/96 B. IMPIEGO PUBBLICO - DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DEL SETTORE - PREVISIONE, TRA I PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI, DELLA RICONDUZIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO E DI IMPIEGO DI DIPENDENTI DELLE AMMINISTRAZIONI STATALI ALLA DISCIPLINA DEL DIRITTO CIVILE, AD ECCEZIONE DEI MAGISTRATI ORDINARI ED AMMINISTRATIVI, DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI DELLO STATO, DEL PERSONALE MILITARE E DELLE FORZE DI POLIZIA, DELLA CARRIERA DIPLOMATICA E PREFETTIZIA E DEI DIRIGENTI GENERALI ED EQUIPARATI - PRETESA IRRAGIONEVOLE ED ARBITRARIA DIFFERENZIAZIONE TRA LA CATEGORIA DEI DIRIGENTI GENERALI E QUELLA DEGLI ALTRI DIRIGENTI AD ESSI SOTTORDINATI IN CONTRASTO CON L'UNICITA' DELL'ISTITUTO DELLA DIRIGENZA E ALLA UGUALE RESPONSABILITA' PER LA GESTIONE E I RELATIVI RISULTATI - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO DI SITUAZIONI OMOGENEE - PRETESA INCIDENZA SUI PRINCIPI DI IMPARZIALITA' E BUON ANDAMENTO DELLA P.A. - INAMMISSIBILITA'.

Testo
E' inammissibile - in quanto estranea al 'thema decidendum', rappresentato dalla legittimita' costituzionale della duplicazione del regime giuridico cui e' stato assoggettato il rapporto di lavoro dirigenziale - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12, commi secondo e quarto, d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, sollevata con riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.. - V. massima A. red.: S. Di Palma

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte