Sentenza 23/2022 (ECLI:IT:COST:2022:23)
Massima numero 44499
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO  - Redattrice NAVARRETTA
Udienza Pubblica del  25/11/2021;  Decisione del  25/11/2021
Deposito del 28/01/2022; Pubblicazione in G. U. 02/02/2022
Massime associate alla pronuncia:  44497  44498  44500  44501  44502  44503  44504  44505  44506  44507  44508  44509  44510  44511  44512  44513


Titolo
Contratti pubblici - Codice dei contratti pubblici - Profili relativi a materie trasversali (nella specie: concorrenza e ordinamento civile) - Natura - Norme fondamentali di riforma economico-sociale - Conseguente limite alla competenza primaria delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome - Necessaria uniformità della disciplina attinente alle norme di riforma economico-sociale per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, a tutela della concorrenza e dell'eguaglianza. (Classif. 065002).

Testo

Le disposizioni del codice dei contratti pubblici che contengono norme ascrivibili all'area della concorrenza e dell'ordinamento civile - quest'ultime, materie di chiaro tenore trasversale - sono norme fondamentali di riforma economico-sociale, che limitano anche la competenza primaria delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome, le quali non possono dettare una disciplina da esse difforme. (Precedenti: S. 134/2021 - mass. 43998; S. 104/2021 - mass. 43903; S. 56/2020 - mass. 42162; S. 39/2020 - mass. 42292; S. 287/2016 - mass. 39383; S. 166/2019 - mass. 42440; S. 263/2016 - mass. 39291; S. 269/2014 - mass. 38190; S. 187/2013 - mass. 37218; S. 36/2013 - mass. 36955; S. 328/2011 - mass. 35992; S. 74/2012 - mass. 36191; S. 184/2011 - mass. 35685; S. 114/2011 - mass. 35543; S. 221/2010 - mass. 34757; S. 45/2010 - mass. 34421; S. 411/2008 - mass. 33018; S. 322/2008 - mass. 32799).


Nell'indicare materie trasversali, che incarnano istanze di disciplina uniforme a livello nazionale, l'art. 117, secondo comma, lett. e) ed l), Cost. contribuisce a selezionare, nell'ambito del codice dei contratti pubblici, corpo normativo dal contenuto riformatore di un rilevante settore della vita economico-sociale, le norme fondamentali che si impongono quali limiti alla citata competenza legislativa primaria della Provincia autonoma. Se il codice dei contratti pubblici presenta, nel suo complesso, i tratti di una riforma economico-sociale, attuativa anche di obblighi internazionali nascenti dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, la disciplina della concorrenza e quella dell'ordinamento civile segnalano, al suo interno, istanze fondamentali di uniformità che limitano la competenza primaria di Regioni a statuto speciale e di Province autonome. (Precedenti: S. 166/2019 - mass. 42440; S. 114/2011 - mass. 35543).


Le norme fondamentali di riforma economico-sociale nell'ambito del codice dei contratti pubblici sono quelle che attengono, da un lato, alla scelta del contraente (alle procedure di affidamento) e, dall'altro lato, al perfezionamento del vincolo negoziale e alla correlata sua esecuzione. (Precedenti: S. 36/2013 - mass. 36955; S. 328/2011 - mass. 35992; S. 221/2010 - mass. 34758).


Nella regolamentazione delle procedure di aggiudicazione non sussistono le condizioni che consentono a norme regionali o provinciali, riconducibili a competenze primarie, di produrre effetti proconcorrenziali. Le conseguenze di una diversificazione a livello territoriale, in questo ambito, sono tali da evidenziare un contrasto con gli obiettivi posti dalle norme statali che tutelano e promuovono la concorrenza. (Precedente: S. 45/2010 - mass. 34421).


La concorrenza, che in generale rinviene nell'uniformità di disciplina un valore in sé perché differenti normative regionali sono suscettibili di creare dislivelli di regolazione, produttivi di barriere territoriali, a fortiori, non tollera regole differenziate a livello locale nelle procedure che danno accesso alla stipula dei contratti pubblici. (Precedente: S. 283/2009 - mass. 34041).


Se è vero che la nozione di concorrenza di cui al secondo comma, lett. e), dell'art. 117 Cost. non può che riflettere quella operante in ambito comunitario, tuttavia tale coincidenza a livello concettuale non implica che le istanze di uniformità della disciplina, che si impongono anche alle autonomie speciali, debbano limitarsi al rispetto dei livelli minimi di regolazione richiesti dal diritto dell'Unione europea. Lo statuto reg. Trentino-Alto Adige nonché il d.lgs. n. 162 del 2017, attuativo del medesimo, evocano, infatti, non soltanto il rispetto degli obblighi imposti dall'Unione europea, ma anche l'osservanza delle norme di riforma economico-sociale, tra le quali devono ascriversi quelle dettate dal codice dei contratti pubblici per le procedure di aggiudicazione, comprese le disposizioni relative ai contratti sotto soglia, senza che rilevi che la procedura sia aperta o negoziata. (Precedenti: S. 98/2020 - mass. 42581; S. 39/2020 - mass. 42292; S. 160/2009 - mass. 33444; S. 401/2007 - mass. 31871).


La disciplina sulle procedure di affidamento è suscettibile di evocare istanze di disciplina uniforme della concorrenza che si impongono quali limiti alla legislazione degli enti autonomi, comprese le Regioni a statuto speciale e le Province autonome che vantino in materia una competenza legislativa primaria. (Precedenti: S. 186/2010 - mass. 34685; S. 322/2008 - mass. 32799).


Il riferimento, contenuto nel d.lgs. n. 162 del 2017, attuativo dello statuto reg. Trentino-Alto Adige, ai contratti pubblici, compresa la fase della loro esecuzione, relativi a lavori, servizi e forniture, va di necessità coordinato con l'esigenza, sottesa al principio costituzionale di eguaglianza, di garantire l'uniformità di trattamento, nell'intero territorio nazionale, della disciplina dei momenti di conclusione ed esecuzione dei contratti. Con riferimento alla fase indicata, l'amministrazione si pone in una posizione di tendenziale parità con la controparte ed agisce non nell'esercizio di poteri amministrativi, bensì nell'esercizio della propria autonomia negoziale. (Precedente: S. 43/2011 - mass. 35340).

Le discipline regionali le quali dispongano proroghe o rinnovi automatici non possono essere adottate, neppure nell'esercizio di una competenza primaria, in quanto incidono nell'ambito dei contratti pubblici sulla materia, di competenza esclusiva statale, della tutela della concorrenza, ostacolando l'ingresso di altri potenziali operatori economici nel mercato di riferimento. (Precedente: S. 139/2021 - mass. 44010).


La crisi pandemica da COVID-19 non consente in alcun modo di ravvisare una sorta di generale giustificazione rispetto a possibili deroghe a norme di riforma economico-sociale adottate dallo Stato. Al contrario, l'esigenza di governare gli effetti economici della crisi e di operare delicatissimi bilanciamenti fra l'istanza di prevenire il rischio pandemico e la connessa necessità di operare semplificazioni delle procedure, da un lato, e le esigenze di garantire la concorrenza nonché la corretta conclusione ed esecuzione dei contratti, da un altro lato, potenziano le ragioni di uniformità della disciplina sottese alle norme di riforma economico-sociale, che in ogni caso solo lo Stato è legittimato a derogare. Non giova alle istanze di uniformità, di trasparenza e di certezza del diritto, necessarie in special modo a tutela della concorrenza e delle ragioni dell'eguaglianza sottese all'ordinamento civile, tanto più in un contesto precario quale quello della presente crisi, l'accavallarsi di deroghe, disegnate a livello provinciale, specie se difformi rispetto alle parallele deroghe disposte a livello statale.



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 2

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  07/09/2017  n. 162  art.