Ordinanza 316/1996 (ECLI:IT:COST:1996:316)
Massima numero 22793
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del
18/07/1996; Decisione del
18/07/1996
Deposito del 25/07/1996; Pubblicazione in G. U. 21/08/1996
Massime associate alla pronuncia:
22677
Titolo
ORD. 316/96 B. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO DINANZI AL PRETORE - CONVALIDA DELL'ARRESTO SEGUITA IMMEDIATAMENTE DAL GIUDIZIO DIRETTISSIMO - INCOMPATIBILITA' PER IL PRETORE CHE HA PROCEDUTO ALLA CONVALIDA A PARTECIPARE AL MEDESIMO GIUDIZIO - OMESSA PREVISIONE - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 24 COST. - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 316/96 B. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO DINANZI AL PRETORE - CONVALIDA DELL'ARRESTO SEGUITA IMMEDIATAMENTE DAL GIUDIZIO DIRETTISSIMO - INCOMPATIBILITA' PER IL PRETORE CHE HA PROCEDUTO ALLA CONVALIDA A PARTECIPARE AL MEDESIMO GIUDIZIO - OMESSA PREVISIONE - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 24 COST. - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
Manifesta infondatezza della questione, in quanto - posto che nel giudizio direttissimo, delineato dall'art. 566 c.p.p., il pretore, al quale e' presentato l'imputato per il giudizio, si pronuncia pregiudizialmente, con la convalida dell'arresto, sull'esistenza dei presupposti che gli consentono di procedere immediatamente al giudizio ed e' competente ad adottare incidentalmente misure cautelari - non puo' essere configurata una menomazione dell'imparzialita' del giudice il quale, nell'ambito del giudizio con rito direttissimo dinanzi al pretore, adotti decisioni preordinate al proprio giudizio o incidentali rispetto ad esso, ne' una violazione del principio di eguaglianza, essendo tale situazione diversa da quella, presa in considerazione dalla sentenza n. 432 del 1995, del giudice del dibattimento, che in precedenza, quale giudice per le indagini preliminari, abbia adottato una misura restrittiva della liberta' personale. red.: G. Leo
Manifesta infondatezza della questione, in quanto - posto che nel giudizio direttissimo, delineato dall'art. 566 c.p.p., il pretore, al quale e' presentato l'imputato per il giudizio, si pronuncia pregiudizialmente, con la convalida dell'arresto, sull'esistenza dei presupposti che gli consentono di procedere immediatamente al giudizio ed e' competente ad adottare incidentalmente misure cautelari - non puo' essere configurata una menomazione dell'imparzialita' del giudice il quale, nell'ambito del giudizio con rito direttissimo dinanzi al pretore, adotti decisioni preordinate al proprio giudizio o incidentali rispetto ad esso, ne' una violazione del principio di eguaglianza, essendo tale situazione diversa da quella, presa in considerazione dalla sentenza n. 432 del 1995, del giudice del dibattimento, che in precedenza, quale giudice per le indagini preliminari, abbia adottato una misura restrittiva della liberta' personale. red.: G. Leo
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte