Sentenza 317/1996 (ECLI:IT:COST:1996:317)
Massima numero 22968
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
18/07/1996; Decisione del
18/07/1996
Deposito del 26/07/1996; Pubblicazione in G. U. 21/08/1996
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 317/96. ACQUE PUBBLICHE E PRIVATE - ACQUEDOTTI - CONTROLLI - ACQUA PER USO UMANO NON CONFORME AI REQUISITI STABILITI DALLA NORMATIVA DI SETTORE - PUNIBILITA' DEI GESTORI DI ACQUEDOTTI SOLTANTO IN CASO DI MANCATA TEMPESTIVA ADOZIONE DELLE MISURE NECESSARIE AD ADEGUARNE LA QUALITA' O A PREVENIRNE IL CONSUMO - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 11 COST. - NON IRRAGIONEVOLE UTILIZZO DELLA SANZIONE PENALE - NON INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO DEL GESTORE DI ACQUEDOTTI IN RAGIONE DELLA SPECIFICITA' DELLA SUA POSIZIONE - ASSENZA NELLA DIRETTIVA COMUNITARIA DELLA NECESSARIA PREVISIONE DELLA SANZIONE PENALE - NON FONDATEZZA.
SENT. 317/96. ACQUE PUBBLICHE E PRIVATE - ACQUEDOTTI - CONTROLLI - ACQUA PER USO UMANO NON CONFORME AI REQUISITI STABILITI DALLA NORMATIVA DI SETTORE - PUNIBILITA' DEI GESTORI DI ACQUEDOTTI SOLTANTO IN CASO DI MANCATA TEMPESTIVA ADOZIONE DELLE MISURE NECESSARIE AD ADEGUARNE LA QUALITA' O A PREVENIRNE IL CONSUMO - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 11 COST. - NON IRRAGIONEVOLE UTILIZZO DELLA SANZIONE PENALE - NON INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO DEL GESTORE DI ACQUEDOTTI IN RAGIONE DELLA SPECIFICITA' DELLA SUA POSIZIONE - ASSENZA NELLA DIRETTIVA COMUNITARIA DELLA NECESSARIA PREVISIONE DELLA SANZIONE PENALE - NON FONDATEZZA.
Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 26, comma 3, della l. 5 gennaio 1994, n. 36, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 11 della Costituzione, nella parte in cui limita al responsabile della gestione dell'acquedotto l'applicabilita' delle sanzioni previste dall'art. 21 del d.P.R. 25 maggio 1988, n. 236 per "chiunque"... fornisce al consumo umano acque che non presentano i requisiti di qualita' di cui all'allegato I del predetto d.P.R. n. 236 del 1988, in quanto, essendo rimesso alla ragionevole discrezionalita' del legislatore, valutare quando ed in quali limiti debba trovare impiego lo strumento della sanzione penale, non e' irragionevole, per un verso, aver limitato la rilevanza penale della condotta del responsabile della gestione dell'acquedotto, al solo caso in cui egli "non adotti tempestivamente le misure idonee ad adeguare la qualita' dell'acqua o a prevenire il consumo o l'erogazione di acqua non idonea" (poiche' la delimitazione della sanzione penale a questa condotta non equivale alla eliminazione degli obblighi di esecuzione dei controlli gravanti sugli enti gestori) e, per altro verso, aver differenziato la posizione del responsabile della gestione di un acquedotto da quella dei soggetti privi di queste qualita', attesa la palese specificita' della situazione di chi e' preposto ad un servizio stabile di erogazione di acqua per il consumo umano; ne', d'altra parte, la delimitazione della norma penale dell'art. 21 del d.P.R. n. 236 del 1988, sotto il profilo soggettivo e oggettivo delle condotte sanzionabili, configura violazione della direttiva comunitaria n. 80/778 del 15 luglio 1980, cui il d.P.R. n. 236 del 1988 da' attuazione, con conseguente violazione dell'art. 11 della Costituzione, poiche' la direttiva non obbliga gli Stati ad utilizzare la sanzione penale, rimessa, quanto alla determinazione delle condizioni e dei limiti di applicabilita', alle scelte del legislatore nazionale. - Sullo strumento penale come 'extrema ratio' dell'ordinamento giudiziario, v. S. nn. 519/1995 e 341/1994. red.: F. Mangano
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 26, comma 3, della l. 5 gennaio 1994, n. 36, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 11 della Costituzione, nella parte in cui limita al responsabile della gestione dell'acquedotto l'applicabilita' delle sanzioni previste dall'art. 21 del d.P.R. 25 maggio 1988, n. 236 per "chiunque"... fornisce al consumo umano acque che non presentano i requisiti di qualita' di cui all'allegato I del predetto d.P.R. n. 236 del 1988, in quanto, essendo rimesso alla ragionevole discrezionalita' del legislatore, valutare quando ed in quali limiti debba trovare impiego lo strumento della sanzione penale, non e' irragionevole, per un verso, aver limitato la rilevanza penale della condotta del responsabile della gestione dell'acquedotto, al solo caso in cui egli "non adotti tempestivamente le misure idonee ad adeguare la qualita' dell'acqua o a prevenire il consumo o l'erogazione di acqua non idonea" (poiche' la delimitazione della sanzione penale a questa condotta non equivale alla eliminazione degli obblighi di esecuzione dei controlli gravanti sugli enti gestori) e, per altro verso, aver differenziato la posizione del responsabile della gestione di un acquedotto da quella dei soggetti privi di queste qualita', attesa la palese specificita' della situazione di chi e' preposto ad un servizio stabile di erogazione di acqua per il consumo umano; ne', d'altra parte, la delimitazione della norma penale dell'art. 21 del d.P.R. n. 236 del 1988, sotto il profilo soggettivo e oggettivo delle condotte sanzionabili, configura violazione della direttiva comunitaria n. 80/778 del 15 luglio 1980, cui il d.P.R. n. 236 del 1988 da' attuazione, con conseguente violazione dell'art. 11 della Costituzione, poiche' la direttiva non obbliga gli Stati ad utilizzare la sanzione penale, rimessa, quanto alla determinazione delle condizioni e dei limiti di applicabilita', alle scelte del legislatore nazionale. - Sullo strumento penale come 'extrema ratio' dell'ordinamento giudiziario, v. S. nn. 519/1995 e 341/1994. red.: F. Mangano
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 11
Altri parametri e norme interposte
direttiva CEE 15/07/1980
n. 778
art. 0