Ordinanza 318/1996 (ECLI:IT:COST:1996:318)
Massima numero 22629
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del
18/07/1996; Decisione del
18/07/1996
Deposito del 26/07/1996; Pubblicazione in G. U. 21/08/1996
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 318/96. - PROCESSO PENALE - IMPEDIMENTO LEGITTIMO DEL DIFENSORE A COMPARIRE PER SCIOPERO DEGLI AVVOCATI - CONSEGUENTE, LAMENTATA PARALISI DELL'AZIONE PENALE - INCIDENZA SULLA FUNZIONE GIURISDIZIONALE E SULL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA NONCHE' LESIONE DEL DIRITTO INVIOLABILE DELL'UOMO AD ESSERE GIUDICATO IN TEMPO RAGIONEVOLE, SANCITO DALL'ART. 6 L. 4 AGOSTO 1955, N. 848 - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 318/96. - PROCESSO PENALE - IMPEDIMENTO LEGITTIMO DEL DIFENSORE A COMPARIRE PER SCIOPERO DEGLI AVVOCATI - CONSEGUENTE, LAMENTATA PARALISI DELL'AZIONE PENALE - INCIDENZA SULLA FUNZIONE GIURISDIZIONALE E SULL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA NONCHE' LESIONE DEL DIRITTO INVIOLABILE DELL'UOMO AD ESSERE GIUDICATO IN TEMPO RAGIONEVOLE, SANCITO DALL'ART. 6 L. 4 AGOSTO 1955, N. 848 - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
Manifesta infondatezza della questione, in quanto la stessa e' stata dichiarata non fondata con precedente sentenza, con la quale, peraltro, la Corte, allo scopo di evitare l'insorgere di difficolta' applicative, ha accolto la questione attinente all'astensione degli avvocati dalle udienze, dichiarando l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, commi primo e quinto, l. 12 giugno 1990, n. 146, nella parte in cui tale norma non statuisce, nel caso dell'astensione collettiva dall'attivita' giudiziaria degli avvocati e dei procuratori legali, l'obbligo di un congruo preavviso e di un ragionevole limite temporale dell'astensione medesima e non prevede, altresi', gli strumenti idonei a individuare e assicurare le prestazioni essenziali nonche' le procedure e le misure conseguenziali nell'ipotesi di inosservanza. - S. n. 171/1996. red.: A.M. Marini
Manifesta infondatezza della questione, in quanto la stessa e' stata dichiarata non fondata con precedente sentenza, con la quale, peraltro, la Corte, allo scopo di evitare l'insorgere di difficolta' applicative, ha accolto la questione attinente all'astensione degli avvocati dalle udienze, dichiarando l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, commi primo e quinto, l. 12 giugno 1990, n. 146, nella parte in cui tale norma non statuisce, nel caso dell'astensione collettiva dall'attivita' giudiziaria degli avvocati e dei procuratori legali, l'obbligo di un congruo preavviso e di un ragionevole limite temporale dell'astensione medesima e non prevede, altresi', gli strumenti idonei a individuare e assicurare le prestazioni essenziali nonche' le procedure e le misure conseguenziali nell'ipotesi di inosservanza. - S. n. 171/1996. red.: A.M. Marini
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 10
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 101
Costituzione
art. 102
Costituzione
art. 134
Altri parametri e norme interposte
legge 04/08/1955
n. 848
art. 6