Contratto, atto e negozio giuridico - In genere - Tutela degli acquirenti di immobili da costruire - Diritto di prelazione - Beneficiari - Acquirenti precedenti alla richiesta, da parte del costruttore, del permesso di costruire (c.d. acquirenti sulla carta) - Esclusione - Irragionevolezza - Illegittimità costituzionale in parte qua. (Classif. 066001).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., il combinato disposto degli artt. 1, comma 1, della legge n. 210 del 2004 e 1, comma 1, lett. d) e 9, comma 1, del d.lgs. n. 122 del 2005, nella parte in cui - ove il costruttore versi in una situazione di crisi che determini la sottoposizione a esecuzione forzata dell'immobile oggetto del contratto - non riconoscono il diritto di prelazione anche alle persone fisiche che abbiano acquistato prima che sia stato richiesto il permesso di costruire (c.d. acquisto sulla carta). La disciplina censurata dal Tribunale di Verona, in tema di tutela degli acquirenti di immobili da costruire, realizzano, rispetto a un diritto inviolabile destinato a soddisfare un bisogno esistenziale primario della persona e della sua famiglia - quello all'abitazione principale -, una irragionevole disparità di trattamento rispetto a coloro che si trovano nelle condizioni richieste dal combinato disposto censurato, fondata su un elemento - lo stadio di avanzamento dell'iter amministrativo - che è estraneo alla sfera di controllo dell'acquirente e che è indipendente dalle vicende civilistiche concernenti la circolazione del bene. (Precedente: S. 32/2018 - mass. 39845).