Appalti pubblici - In genere - Norme della Provincia autonoma di Trento - Semplificazioni in materia di contratti pubblici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Procedura per l'affidamento di lavori pubblici e di servizi e forniture di importo superiore alla soglia europea - Affidamento di lavori, servizi e forniture - Violazione dei limiti statutari in materia di contratti pubblici - Illegittimità costituzionale. (Classif. 015001).
Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione dei limiti statutari, in relazione alle norme di riforma economico-sociale, di cui complessivamente agli artt. 63, 95, comma 6 e 97, commi 2, 2-bis, 2-ter e 3 cod. contratti pubblici, l'art. 2, commi 1, 4, 7 e 8, della legge prov. Trento n. 2 del 2020, che rispettivamente introducono misure di semplificazione nelle procedure di aggiudicazione degli appalti di valore superiore alla soglia europea, limitano l'utilizzo dei criteri di valutazione di natura discrezionale ai soli casi in cui sia «necessario», e non anche a quelli in cui sia semplicemente «pertinente», e consentono, mediante regolamento di attuazione, di stabilire criteri per la valutazione delle offerte anomale. Le disposizioni impugnate dal Governo, adottate per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, contrastano con la normativa statale interposta evocata, riconducibile all'ambito materiale delle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici, di sicura attinenza alla materia della tutela della concorrenza, in modo fortemente limitativo della concorrenza, senza che possa in alcun modo rilevare la peculiare contingenza della crisi economica determinata dal COVID-19. Quanto ai criteri per la valutazione delle offerte anomale, la formula matematica utilizzata viene specificata mediante un rinvio a una formula di tipo «non lineare» in modo che, all'aumentare del ribasso, il vantaggio nella valutazione dell'offerta cresce a un ritmo sempre più limitato, con una formula che impedisce alla stazione appaltante, che ritenga di dover dare maggior peso alla componente del prezzo, sia di poter scegliere una formula diversa (come quella di c.d. interpolazione lineare) sia di ricorrere a formule "indipendenti", seppure adeguatamente motivate, in base alle quali il punteggio attribuito al concorrente non sia condizionato da quello assegnato agli altri, che hanno il merito di consentire all'offerente di calcolare, ex ante, il proprio punteggio e di valutare meglio il punto di equilibrio che rende per l'impresa conveniente una determinata offerta. (Precedenti: S. 28/2013 - mass. 36938; S. 52/2012 - mass. 36137; S. 184/2011 - mass. 35685).