Ordinanza 322/1996 (ECLI:IT:COST:1996:322)
Massima numero 22735
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI  - Redattore VARI
Udienza Pubblica del  18/07/1996;  Decisione del  18/07/1996
Deposito del 26/07/1996; Pubblicazione in G. U. 21/08/1996
Massime associate alla pronuncia:  22734  22736


Titolo
ORD. 322/96 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - RIFERIBILITA' DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' AD UNA NORMA DIVERSA DA QUELLA IMPUGNATA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

Testo
Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale avente ad oggetto una norma diversa da quella denunciata nell'ordinanza di rimessione (nella specie, il giudice 'a quo' ha impugnato l'art. 7 del d.l. n. 333 del 1992, convertito dalla legge n. 359 del 1992, lamentando che, differendo al periodo successivo all'entrata in vigore dei nuovi estimi la possibilita' per i contribuenti di recuperare quanto eventualmente pagato in eccedenza per l'ISI, sottoporrebbero il contribuente al principio del 'solve et repete', laddove tale effetto deriverebbe dall'art. 2 della legge n. 75 del 1993, norma irrilevante rispetto all'oggetto del giudizio principale). red.: F. Mangano

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 23