Ordinanza 322/1996 (ECLI:IT:COST:1996:322)
Massima numero 22736
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
18/07/1996; Decisione del
18/07/1996
Deposito del 26/07/1996; Pubblicazione in G. U. 21/08/1996
Titolo
ORD. 322/96 C. TRIBUTI IN GENERE - I.S.I. - DETERMINAZIONE IN BASE AL VALORE CATASTALE DEGLI IMMOBILI ANZICHE' AL REDDITO EFFETTIVAMENTE RICAVATO - DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ART. 47 COST. - VALORE DI PRINCIPIO DELLA NORMA PARAMETRO - INSUSSISTENZA DELLA COMPROMISSIONE DELLA TUTELA DEL RISPARMIO - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 322/96 C. TRIBUTI IN GENERE - I.S.I. - DETERMINAZIONE IN BASE AL VALORE CATASTALE DEGLI IMMOBILI ANZICHE' AL REDDITO EFFETTIVAMENTE RICAVATO - DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ART. 47 COST. - VALORE DI PRINCIPIO DELLA NORMA PARAMETRO - INSUSSISTENZA DELLA COMPROMISSIONE DELLA TUTELA DEL RISPARMIO - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, riferita all'art. 47 della Costituzione, dell'art. 7 del d.l. 11 luglio 1992, n. 333, conv. con modif. in l. 8 agosto 1992, n. 359, nella parte in cui la norma impugnata, prevedendo l'ISI, come imposta straordinaria sugli immobili svincolata da qualsiasi parametro di redditivita' effettiva, impedirebbe la realizzazione delle condizioni favorevoli per l'accesso alla proprieta' dell'abitazione, in quanto la norma costituzionale invocata come parametro contiene un principio al quale il legislatore ordinario e' tenuto ad ispirarsi, ma che non puo' precludergli di emanare norme finanziarie, se non con l'unico limite della reale compromissione del principio stesso. red.: F. Mangano
Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, riferita all'art. 47 della Costituzione, dell'art. 7 del d.l. 11 luglio 1992, n. 333, conv. con modif. in l. 8 agosto 1992, n. 359, nella parte in cui la norma impugnata, prevedendo l'ISI, come imposta straordinaria sugli immobili svincolata da qualsiasi parametro di redditivita' effettiva, impedirebbe la realizzazione delle condizioni favorevoli per l'accesso alla proprieta' dell'abitazione, in quanto la norma costituzionale invocata come parametro contiene un principio al quale il legislatore ordinario e' tenuto ad ispirarsi, ma che non puo' precludergli di emanare norme finanziarie, se non con l'unico limite della reale compromissione del principio stesso. red.: F. Mangano
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 47
Altri parametri e norme interposte