Sentenza 325/1996 (ECLI:IT:COST:1996:325)
Massima numero 22789
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI  - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del  18/07/1996;  Decisione del  18/07/1996
Deposito del 29/07/1996; Pubblicazione in G. U. 28/08/1996
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 325/96. ASSISTENZA E BENEFICENZA - DIRITTO DEL LAVORATORE DIPENDENTE CHE ASSISTE CON CONTINUITA' UN FAMILIARE O AFFINE HANDICAPPATO, DI SCEGLIERE, OVE POSSIBILE, LA SEDE DI LAVORO PIU' VICINA AL PROPRIO DOMICILIO - CONDIZIONE - PREGRESSA CONVIVENZA CON IL DISABILE - DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COST. - VALORIZZAZIONE DELL'ASSISTENZA FAMILIARE DEL PORTATORE DI HANDICAP - LIMITI - SALVAGUARDIA DELLA CONVIVENZA IN ATTO - RITENUTA NON IRRAGIONEVOLEZZA DELLA SCELTA DISCREZIONALMENTE COMPIUTA DAL LEGISLATORE - NON FONDATEZZA.

Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 33, comma 5, della l. 5 febbraio 1992, n. 104, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui tale norma, nel riconoscere il diritto del lavoratore dipendente, che assiste con continuita' un familiare o affine sino al terzo grado portatore di handicap, di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro piu' vicina al proprio domicilio, richiede come condizione che il lavoratore sia convivente con l'handicappato, in quanto la maggior tutela in tal modo accordata all'ipotesi in cui il portatore di handicap riceve gia' assistenza rispetto all'ipotesi, altrettanto meritevole di tutela, ma diversa dalla precedente, in cui l'esigenza sorge quando il lavoratore non e' convivente, e si rende quindi necessario il suo trasferimento per attendere alle cure del congiunto, lungi dal rappresentare una discriminazione ingiustificata, costituisce una scelta discrezionale del legislatore, non irragionevolmente finalizzata alla valorizzazione dell'assistenza familiare del disabile, soltanto quando corrisponde ad una modalita' di assistenza gia' in atto, la cui speciale salvaguardia valga ad evitare rotture traumatiche e dannose alla convivenza. red.: F. Mangano

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte