Ordinanza 327/1996 (ECLI:IT:COST:1996:327)
Massima numero 22680
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del
18/07/1996; Decisione del
18/07/1996
Deposito del 29/07/1996; Pubblicazione in G. U. 28/08/1996
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 327/96. ELEZIONI - DIRITTO DI ELETTORATO ATTIVO - PERDITA PER L'IMPRENDITORE DICHIARATO FALLITO - LAMENTATA IRRAGIONEVOLEZZA - PALESE IRRILEVANZA DELLA QUESTIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
ORD. 327/96. ELEZIONI - DIRITTO DI ELETTORATO ATTIVO - PERDITA PER L'IMPRENDITORE DICHIARATO FALLITO - LAMENTATA IRRAGIONEVOLEZZA - PALESE IRRILEVANZA DELLA QUESTIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Testo
Manifesta inammissibilita' per palese irrilevanza, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 1, lett. a), d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, denunziato, in riferimento all'art. 3 Cost., in quanto esclude per il fallito il diritto di elettorato attivo, finche' dura lo stato di fallimento e, comunque, non oltre cinque anni dalla sentenza dichiarativa dello stesso. Posto, infatti, che la perdita temporanea del diritto di elettorato attivo costituisce uno degli effetti tipici della sentenza dichiarativa di fallimento - eliminato per scadenza del predetto termine quinquennale o per revoca o annullamento della sentenza medesima - e' palese che la richiesta della sua sospensione o revoca avanzata dalla parte (dapprima innanzi al Giudice istruttore della causa di opposizione al fallimento, ex artt. 669-quater e 700 cod. proc. civ., e poi con reclamo al tribunale rimettente, ex art. 669-terdecies stesso codice), mira all'emissione di un provvedimento abnorme, non concedibile dal giudice. red.: A.M. Marini
Manifesta inammissibilita' per palese irrilevanza, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 1, lett. a), d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, denunziato, in riferimento all'art. 3 Cost., in quanto esclude per il fallito il diritto di elettorato attivo, finche' dura lo stato di fallimento e, comunque, non oltre cinque anni dalla sentenza dichiarativa dello stesso. Posto, infatti, che la perdita temporanea del diritto di elettorato attivo costituisce uno degli effetti tipici della sentenza dichiarativa di fallimento - eliminato per scadenza del predetto termine quinquennale o per revoca o annullamento della sentenza medesima - e' palese che la richiesta della sua sospensione o revoca avanzata dalla parte (dapprima innanzi al Giudice istruttore della causa di opposizione al fallimento, ex artt. 669-quater e 700 cod. proc. civ., e poi con reclamo al tribunale rimettente, ex art. 669-terdecies stesso codice), mira all'emissione di un provvedimento abnorme, non concedibile dal giudice. red.: A.M. Marini
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte