Straniero - Politiche sociali - Accesso all'assistenza sociale - Uguaglianza tra cittadini italiani e comunitari da un lato, e cittadini extra UE dall'altro - Ambito - Servizi e prestazioni che riflettono il godimento dei diritti inviolabili della persona - Possibili limitazioni laddove la prestazione o il servizio non sono direttamente finalizzati ad alleviare uno stato di bisogno (nel caso di specie: non fondatezza delle questioni aventi ad oggetto la disposizione che esclude dalla fruizione dell'assegno temporaneo per figli minori il cittadino straniero titolare del permesso di soggiorno per richiesta asilo). (Classif. 245005).
La Costituzione impone di preservare l’eguaglianza nell’accesso all’assistenza sociale tra cittadini italiani e comunitari da un lato, e cittadini extra UE dall’altro, soltanto con riguardo a servizi e prestazioni che, nella soddisfazione di un bisogno primario dell’individuo che non tollera un distinguo correlato al radicamento territoriale, riflettano il godimento dei diritti inviolabili della persona; ove si tratti di prestazioni sociali, tanto maggiore è l’inerenza della prestazione a un bisogno essenziale della persona, tanto meno si giustifica la scelta di condizionarne il godimento a requisiti diversi ed aggiuntivi rispetto al grado di bisogno concretamente provato. (Precedenti: S. 42/2024 - mass. 46040; S. 137/2021 - mass. 43970; S. 50/2019 - mass. 41742; S. 107/2018 - mass. 40774; S. 222/2013 - mass. 37325; S. 40/2013 - mass. 36878).
Dove la ratio dell’intervento è quella di alleviare un bisogno primario della persona, la scelta legislativa di limitazione o di esclusione va sottoposta a uno scrutinio particolarmente stretto, mentre nel caso in cui non venga direttamente in evidenza la finalità di alleviare uno stato di bisogno, l’esclusione o il limite può rinvenire una sua diversa e ragionevole giustificazione. (Precedenti: S. 31/2025 - mass. 46640; S. 42/2024 - mass. 46040; S. 34/2022 - mass. 44682; S. 44/2020 - mass. 43051; S. 222/2013 - mass. 37325).
(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Padova, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento agli artt. 3 e 31 Cost., dell’art. 1, comma 1, lett. a, n. 1, del d.l. n. 79 del 2021, come conv., nella parte in cui esclude il godimento dell’assegno temporaneo per i figli minori ai cittadini di Paesi terzi, titolari di permesso di soggiorno per richiesta asilo. Il beneficio in esame – attribuito a condizione che al momento della presentazione della domanda, e per tutta la durata della misura, il richiedente goda di cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’UE, o sia cittadino di uno Stato non appartenente all’UE in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale – è determinato dalla esigenza di introdurre in via temporanea misure immediate volte a sostenere la genitorialità e favorire la natalità. Pertanto, dal complessivo quadro di riferimento, emerge che la provvidenza in questione non vale a sostenere specifici bisogni primari dell’individuo, apparendo, piuttosto, misura premiale della genitorialità, che non è, quindi, volta a tutelare una situazione di indigenza assoluta. La natura transitoria e la finalità “ponte” dello strumento – volto a dare attuazione alla misura, definitiva, dell’assegno unico universale, a sua volta d’indole non assistenziale, siccome svincolato, nell’an, da limiti reddituali delle famiglie – concorrono a definirne la portata, al di fuori dello stretto obiettivo di affrancare la persona da un bisogno pressante ed essenziale. Nell’indicato contesto, in cui vengono in valutazione i parametri della tutela della famiglia, maternità e infanzia, l’assegno temporaneo per i figli minori, quale provvidenza di tutela di soggetti fragili, ma non destinato al soddisfacimento di bisogni essenziali della persona, non è assimilabile alle misure di sostegno indispensabili per una vita dignitosa. Anche in considerazione della esigenza di conciliare la massima fruibilità dei benefici previsti con la limitatezza delle risorse finanziarie disponibili va dunque affidata alla discrezionalità del legislatore, pur sempre in ossequio al principio di ragionevolezza, la possibilità di graduare con criteri restrittivi, o financo di escludere, l’accesso a prestazioni sociali). (Precedenti: S. 42/2024 - mass. 46040; S. 199/2022 - mass. 45086; S. 54/2022 - mass. 44744; S. 137/2021 - mass. 43970; S. 50/2019 - mass. 41742; S. 166/2018 - mass. 40102; S. 107/2018 - mass. 40774; S. 222/2013 - mass. 37328; S. 133/2013 - mass. 37132; S. 2/2013 - mass. 36862).