Sentenza 330/1996 (ECLI:IT:COST:1996:330)
Massima numero 22881
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI  - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del  11/07/1996;  Decisione del  11/07/1996
Deposito del 29/07/1996; Pubblicazione in G. U. 28/08/1996
Massime associate alla pronuncia:  22879  22880  22882  22883  22884  22885  22886  22887  22888


Titolo
SENT. 330/96 C. INQUINAMENTO - TUTELA DELLE ACQUE - SCARICHI - DISCIPLINA - MODIFICHE - D.L. N. 79 DEL 1995 - INTERO TESTO - DENUNZIATA MANCANZA DEI PRESUPPOSTI DI NECESSITA' E URGENZA - DENUNZIATO ILLEGITTIMO USO DEL DECRETO-LEGGE IN MATERIA PENALE - "MANCANZA EVIDENTE" DEI REQUISITI DI COSTITUZIONALITA' - ESCLUSIONE - INTERVENUTA CONVERSIONE IN LEGGE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 25 e 77 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'intero testo del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79 (Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature), sollevata sotto il profilo che esso sarebbe stato adottato in assenza degli indispensabili requisiti di necessita' e di urgenza, in una materia, quella penale, dove l'uso del decreto-legge dovrebbe essere del tutto eccezionale, per evitare di sottrarre al Parlamento una funzione ad esso esclusivamente attribuita. Invero - premesso che la valutazione della Corte costituzionale puo' riguardare esclusivamente la evidente mancanza dei presupposti di necessita' ed urgenza - nella specie non ricorre quella "evidente mancanza" dei requisiti di validita' costituzionale, che puo' giustificare una pronuncia di illegittimita' costituzionale. Il decreto-legge impugnato, infatti, pur succedendo ad altri precedenti, analoghi atti non convertiti e decaduti, e' sostenuto da una specifica motivazione, resa esplicita nella relazione governativa che accompagna il disegno di legge di conversione. Quanto al profilo relativo alla materia penale - premesso che, in linea di principio, i decreti- legge possono toccare anche fattispecie e sanzioni penali -, il rischio di sottrazione al Parlamento del potere e della responsabilita' delle scelte in materia penale, che secondo i giudici rimettenti potrebbe derivare dall'uso del decreto legge come atto di normazione penale del tutto precario e non imputabile alla volonta' del legislatore, non ha comunque ragion d'essere per il decreto-legge impugnato, che e' stato convertito in legge. - V. le precedenti massime A e B. red.: A. Franco

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 25

Costituzione  art. 77

Altri parametri e norme interposte