Sentenza 330/1996 (ECLI:IT:COST:1996:330)
Massima numero 22884
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI  - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del  11/07/1996;  Decisione del  11/07/1996
Deposito del 29/07/1996; Pubblicazione in G. U. 28/08/1996
Massime associate alla pronuncia:  22879  22880  22881  22882  22883  22885  22886  22887  22888


Titolo
SENT. 330/96 F. INQUINAMENTO - TUTELA DELLE ACQUE - SCARICHI - DISCIPLINA - MODIFICHE - ARTT. 3 E 6 D.L. N. 79 DEL 1995 - SCARICHI CIVILI O DELLE PUBBLICHE FOGNATURE - APERTURA, EFFETTUAZIONE O MANTENIMENTO - AUTORIZZAZIONE - MANCANZA - LIMITI TABELLARI DI ACCETTABILITA' - SUPERAMENTO - DEPENALIZZAZIONE - SCARICHI DA INSEDIAMENTI PRODUTTIVI - APERTURA, EFFETTUAZIONE O MANTENIMENTO NON AUTORIZZATI - CONFIGURAZIONE COME REATO - SUPERAMENTO DEI LIMITI DI ACCETTABILITA' - PUNIBILITA' CON PENA ALTERNATIVA DELL'ARRESTO O DELL'AMMENDA ANZICHE' CON IL SOLO ARRESTO - DENUNZIATA IRRAZIONALE DISPARITA' DI TRATTAMENTO A SECONDA DEL TIPO DI SCARICO - DENUNZIATA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 9, 10, 11, 25, 32, 41, 77, 101 E 112 COST. - INTRODUZIONE O REINTRODUZIONE DI FIGURE DI REATO O AGGRAVAMENTI DI PENA ATTRAVERSO PRONUNCIA DELLA CORTE COSTITUZIONALE - ESCLUSIONE - COMPETENZA RISERVATA AL LEGISLATORE - INAMMISSIBILITA' DELLE QUESTIONI.

Testo
Sono inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 9, 10, 11, 25, 32, 41, 77, 101 e 112 Cost., degli artt. 3 e 6 del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1995, n. 172, i quali rispettivamente sostituiscono il terzo comma dell'art. 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319, ed aggiungono ad esso un ultimo comma, ovvero dell'art. 21, terzo comma, della legge n. 319 del 1976, nel testo cosi' sostituito, nelle parti in cui: a) configurano come illecito amministrativo punito con una sanzione pecuniaria amministrativa, anziche' come reato punito con una sanzione penale, l'apertura, l'effettuazione o il mantenimento di scarichi provenienti da insediamenti civili o da pubbliche fognature senza avere richiesto la prescritta autorizzazione, ovvero dopo che la autorizzazione e' stata negata o revocata, mentre rimane reato l'apertura, l'effettuazione o il mantenimento di uno scarico non autorizzato proveniente da insediamenti produttivi; b) configurano come illecito amministrativo punito con una sanzione pecuniaria amministrativa, anziche' come reato punito con una sanzione penale, il superamento dei limiti di accettabilita' stabiliti dalle regioni da parte degli scarichi provenienti da insediamenti civili o da pubbliche fognature, mentre rimane reato il superamento dei limiti tabellari da parte degli scarichi provenienti da insediamenti produttivi; c) puniscono con la pena alternativa dell'ammenda o dell'arresto, anziche' con la sola pena dell'arresto (come era invece previsto nel testo originario dell'art. 21, terzo comma, della l. n. 319 del 1976) il superamento dei limiti di accettabilita' da parte degli scarichi provenienti da insediamenti produttivi. Invero, le ordinanze di rimessione assumono, sostanzialmente, come necessaria la statuizione di sanzioni penali, e non solo amministrative, per le condotte considerate e ritengono irragionevole il diverso trattamento, per esse, rispetto a quello previsto per gli stessi comportamenti riferiti agli scarichi provenienti da insediamenti produttivi, ovvero contestano l'attenuazione delle sanzioni penali. Le questioni sollevate, quindi, tendono inammissibilmente ad introdurre, o a reintrodurre, figure di reato o aggravamenti di pena, chiedendo una pronuncia che esula dai poteri della Corte costituzionale, giacche' il potere di creare fattispecie penali o di aggravare le pene e' esclusivamente riservato al legislatore, in forza del principio di stretta legalita' dei reati e delle pene, sancito dall'art. 25, secondo comma, Cost.. - V. precedente massima E e S. nn. 226/1983, 314/1983, 411/1985, nonche' O. nn. 25/1995, 132/1995. red.: A. Franco

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 2

Costituzione  art. 9

Costituzione  art. 10

Costituzione  art. 11

Costituzione  art. 25

Costituzione  art. 32

Costituzione  art. 41

Costituzione  art. 77

Costituzione  art. 101

Costituzione  art. 112

Altri parametri e norme interposte