Sentenza 330/1996 (ECLI:IT:COST:1996:330)
Massima numero 22886
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del
11/07/1996; Decisione del
11/07/1996
Deposito del 29/07/1996; Pubblicazione in G. U. 28/08/1996
Titolo
SENT. 330/96 H. INQUINAMENTO - TUTELA DELLE ACQUE - SCARICHI - DISCIPLINA - MODIFICHE - ART. 3, CO.1, D.L. N. 79 DEL 1995 - SCARICHI DELLE PUBBLICHE FOGNATURE - LIMITI TABELLARI DI ACCETTABILITA' - SUPERAMENTO - PUBBLICI AMMINISTRATORI - POSSESSO DI PROGETTI ESECUTIVI CANTIERABILI PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE - NON APPLICABILITA' DELLE SANZIONI - DENUNZIATA INDETERMINATEZZA DELLA FATTISPECIE PENALE, DISPARITA' DI TRATTAMENTO ED INDETERMINATEZZA DEI LIMITI TEMPORALI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE - DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - INAMMISSIBILITA' DELLE QUESTIONI.
SENT. 330/96 H. INQUINAMENTO - TUTELA DELLE ACQUE - SCARICHI - DISCIPLINA - MODIFICHE - ART. 3, CO.1, D.L. N. 79 DEL 1995 - SCARICHI DELLE PUBBLICHE FOGNATURE - LIMITI TABELLARI DI ACCETTABILITA' - SUPERAMENTO - PUBBLICI AMMINISTRATORI - POSSESSO DI PROGETTI ESECUTIVI CANTIERABILI PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE - NON APPLICABILITA' DELLE SANZIONI - DENUNZIATA INDETERMINATEZZA DELLA FATTISPECIE PENALE, DISPARITA' DI TRATTAMENTO ED INDETERMINATEZZA DEI LIMITI TEMPORALI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE - DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - INAMMISSIBILITA' DELLE QUESTIONI.
Testo
Sono inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 25 Cost., dell'art. 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1995, n. 172, ovvero dell'art. 21, terzo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319 (il cui testo e' stato appunto sostituito con l'art. 3 del d.l. n. 79 del 1995), nella parte in cui e' stabilita la non applicabilita' delle sanzioni, relative alla inosservanza dei limiti di accettabilita' per gli scarichi da pubbliche fognature, nei confronti dei pubblici amministratori che, alla data di accertamento della violazione, dispongano di progetti esecutivi cantierabili, finalizzati alla depurazione delle acque, sollevata sotto il profilo della indeterminatezza della fattispecie penale (non essendo precisata la nozione di progetto "cantierabile"); della disparita' di trattamento degli amministratori pubblici nei confronti degli altri soggetti in possesso di progetti esecutivi per depuratori da realizzare; nonche' della irrazionale indeterminatezza dei limiti temporali previsti per la realizzazione delle opere. Le ordinanze di rimessione, infatti non motivano sulla rilevanza delle questioni nei giudizi principali a carico di pubblici amministratori, non essendo stato in alcun modo valutato se esistessero quei progetti esecutivi, idonei ad escludere l'applicabilita' delle sanzioni penali. red.: A. Franco
Sono inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 25 Cost., dell'art. 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1995, n. 172, ovvero dell'art. 21, terzo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319 (il cui testo e' stato appunto sostituito con l'art. 3 del d.l. n. 79 del 1995), nella parte in cui e' stabilita la non applicabilita' delle sanzioni, relative alla inosservanza dei limiti di accettabilita' per gli scarichi da pubbliche fognature, nei confronti dei pubblici amministratori che, alla data di accertamento della violazione, dispongano di progetti esecutivi cantierabili, finalizzati alla depurazione delle acque, sollevata sotto il profilo della indeterminatezza della fattispecie penale (non essendo precisata la nozione di progetto "cantierabile"); della disparita' di trattamento degli amministratori pubblici nei confronti degli altri soggetti in possesso di progetti esecutivi per depuratori da realizzare; nonche' della irrazionale indeterminatezza dei limiti temporali previsti per la realizzazione delle opere. Le ordinanze di rimessione, infatti non motivano sulla rilevanza delle questioni nei giudizi principali a carico di pubblici amministratori, non essendo stato in alcun modo valutato se esistessero quei progetti esecutivi, idonei ad escludere l'applicabilita' delle sanzioni penali. red.: A. Franco
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 25
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23