Sentenza 23/2022 (ECLI:IT:COST:2022:23)
Massima numero 44502
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO  - Redattrice NAVARRETTA
Udienza Pubblica del  25/11/2021;  Decisione del  25/11/2021
Deposito del 28/01/2022; Pubblicazione in G. U. 02/02/2022
Massime associate alla pronuncia:  44497  44498  44499  44500  44501  44503  44504  44505  44506  44507  44508  44509  44510  44511  44512  44513


Titolo
Appalti pubblici - In genere - Norme della Provincia autonoma di Trento - Semplificazioni in materia di contratti pubblici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Criteri accelerati di selezione delle imprese in gara - Violazione dei limiti statutari in materia di contratti pubblici - Illegittimità costituzionale. (Classif. 015001).

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dei limiti statutari, in relazione all'art. 36 cod. contratti pubblici, norma di riforma economico-sociale, l'art. 3, commi 1, 2 e 4, della legge prov. Trento n. 2 del 2020, che prevedono, al fine di accelerare la realizzazione delle opere pubbliche, che le amministrazioni aggiudicatrici procedano all'appalto di lavori con procedura negoziata senza la previa pubblicazione di un bando di gara, per lavori di importo non superiore alla soglia di rilevanza europea, anche avvalendosi dell'Agenzia provinciale per gli appalti e contratti, e che a tal fine, il responsabile del procedimento seleziona un numero di imprese da invitare compreso tra cinque e venti, a seconda dell'importo complessivo. La disposizione impugnata dal Governo stabilisce che la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, sia prevista in via di automatismo e non come mera facoltà, diversamente da quanto prospetta l'art. 36, comma 2, cod. contratti pubblici. Inoltre, quanto al profilo del procedimento di aggiudicazione, si prevede, a seconda dell'importo dei lavori da affidare, un numero di inviti inferiore a quanto indicato dall'art. 36, comma 2, lett. d), cod. contratti pubblici, che già per l'affidamento di lavori di importo pari o superiore a un milione di euro statuisce inoltre l'utilizzo della procedura aperta. Infine, il rinvio contenuto all'art. 33, comma 4, della legge prov. Trento n. 26 del 1993, diverge dal parametro interposto evocato, che stabilisce per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 cod. contratti pubblici il necessario rispetto, tra gli altri, dei principi di rotazione degli inviti e degli affidamenti, in modo anche da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, nonché dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità.



Atti oggetto del giudizio

legge della Provincia autonoma di Trento  23/03/2020  n. 2  art. 3  co. 1

legge della Provincia autonoma di Trento  23/03/2020  n. 2  art. 3  co. 2

legge della Provincia autonoma di Trento  23/03/2020  n. 2  art. 3  co. 4

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  18/04/2016  n. 50  art. 36