Sentenza 330/1996 (ECLI:IT:COST:1996:330)
Massima numero 22888
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI  - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del  11/07/1996;  Decisione del  11/07/1996
Deposito del 29/07/1996; Pubblicazione in G. U. 28/08/1996
Massime associate alla pronuncia:  22879  22880  22881  22882  22883  22884  22885  22886  22887


Titolo
SENT. 330/96 L. INQUINAMENTO - TUTELA DELLE ACQUE - SCARICHI - DISCIPLINA - MODIFICHE - D.L. N. 79 DEL 1995 - ART. 1, CO. 2, LEGGE DI CONVERSIONE N. 172 DEL 1995 - PRECEDENTI DECRETI-LEGGE NON CONVERTITI E DECADUTI - EFFETTI PRODOTTISI - SANATORIA - PRESUNTA ESTENSIONE A DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE PRESENTATE EX ART. 7 DEL D.L. N. 79 DEL 1995 - DENUNZIATA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 9, 10 E 32 COST. - ERRONEA INTERPRETAZIONE DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA - SOPPRESSIONE DELL'ART. 7 DEL D.L. N. 79 DEL 1995 IN SEDE DI CONVERSIONE IN LEGGE - SALVAGUARDIA DEGLI EFFETTI PRODOTTI - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 9, 10 e 32 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge 17 maggio 1995, n. 172 (di conversione del decreto- legge 17 marzo 1995, n. 79), il quale fa salvi gli atti, i provvedimenti adottati e gli effetti prodottisi in base ai precedenti decreti-legge non convertiti e decaduti, sollevata sul presupposto che la sanatoria si riferirebbe anche alle domande di autorizzazione presentate, in base all'art. 7 del decreto-legge n. 79 del 1995, nel tempo della sua vigenza. E' infatti erroneo il presupposto interpretativo sul quale la questione si fonda. In sede di conversione, invero, l'art. 7 (commi 2 e segg.) del decreto-legge n. 79 del 1995 e' stato soppresso, senza che ne siano stati salvaguardati gli effetti. red.: A. Franco

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 9

Costituzione  art. 10

Costituzione  art. 32

Altri parametri e norme interposte