Sentenza 331/1996 (ECLI:IT:COST:1996:331)
Massima numero 22824
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI  - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del  18/07/1996;  Decisione del  18/07/1996
Deposito del 30/07/1996; Pubblicazione in G. U. 28/08/1996
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 331/96. AMBIENTE (TUTELA DELL') - INQUINAMENTO - APERTURA O EFFETTUAZIONE DI SCARICHI PROVENIENTI DA INSEDIAMENTI CIVILI O DA PUBBLICHE FOGNATURE PRIMA DEL RILASCIO DELLA PRESCRITTA AUTORIZZAZIONE - PREVISTA SANZIONE PENALE - ASSERITA IRRAGIONEVOLE DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALL'IPOTESI DI SCARICHI EFFETTUATI SENZA AUTORIZZAZIONE (O DOPO CHE QUESTA SIA STATA NEGATA O REVOCATA), CONFIGURATA COME ILLECITO AMMINISTRATIVO - ESCLUSIONE DEGLI SCARICHI DA INSEDIAMENTI CIVILI O DA PUBBLICHE FOGNATURE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ART. 23 DELLA LEGGE 10 MAGGIO 1976, N. 319 - NON FONDATEZZA NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.

Testo
Non sono fondate, nei sensi di cui in motivazione, in riferimento all'art. 3 Cost., le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 23, primo e secondo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319 (recante: <>) - che, configurando (al primo comma) come reato l'apertura o l'effettuazione di nuovi scarichi prima che l'autorizzazione, gia' chiesta nelle forme prescritte, sia stata concessa, e prevedendo (al secondo comma) l'applicazione delle sanzioni stabilite per l'effettuazione di scarichi senza che sia stata richiesta l'autorizzazione, se quest'ultima non viene concessa, determinerebbe una ingiustificata disparita' di trattamento tra la rilevanza penale attribuita ad un fatto di minore gravita' (lo scarico da insediamenti civili o da pubbliche fognature effettuato quando la prescritta autorizzazione e' stata chiesta ma l'autorita' amministrativa non si sia ancora pronunciata) e la configurazione come illecito amministrativo di una condotta palesemente piu' grave (lo stesso scarico effettuato senza che sia stata chiesta l'autorizzazione o dopo che questa e' stata negata o revocata) - in quanto, posto che, con le innovazioni normative introdotte con il d.l. 17 marzo 1995, n. 79, convertito nella legge 17 maggio 1995, n. 172, si e' espressamente escluso che configuri reato l'attivazione o l'effettuazione di scarichi provenienti da insediamenti civili o da pubbliche fognature senza aver chiesto l'autorizzazione, si deve in corrispondenza ritenere che le sanzioni penali previste dalla norma censurata riguardino esclusivamente gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi. - Circa il canone che, in presenza di piu' letture possibili di una disposizione, impone di seguire quella che consente di attribuire ad essa un significato conforme alla Costituzione, cfr., da ultimo, tra le molte, S. n. 98/1996. red.: G. Leo

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte