Ordinanza 332/1996 (ECLI:IT:COST:1996:332)
Massima numero 22702
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del
18/07/1996; Decisione del
18/07/1996
Deposito del 30/07/1996; Pubblicazione in G. U. 28/08/1996
Massime associate alla pronuncia:
22703
Titolo
ORD. 332/96 A. AMBIENTE (TUTELA DELL') - INQUINAMENTO - SCARICHI DI PUBBLICHE FOGNATURE SENZA AUTORIZZAZIONE ED ECCEDENTI I LIMITI TABELLARI PREVISTI DALLA L. N. 319/1976 E DALLA NORMATIVA REGIONALE - LAMENTATA DEPENALIZZAZIONE - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLA DISCIPLINA RELATIVA AGLI SCARICHI DI SINGOLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI, NONCHE' RISPETTO AD IPOTESI MENO GRAVI, MA PUNITE CON MAGGIOR SEVERITA' - PRETESA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TUTELA DELL'AMBIENTE E DELLA SALUTE, NONCHE' DI LIBERTA' DI INIZIATIVA ECONOMICA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
ORD. 332/96 A. AMBIENTE (TUTELA DELL') - INQUINAMENTO - SCARICHI DI PUBBLICHE FOGNATURE SENZA AUTORIZZAZIONE ED ECCEDENTI I LIMITI TABELLARI PREVISTI DALLA L. N. 319/1976 E DALLA NORMATIVA REGIONALE - LAMENTATA DEPENALIZZAZIONE - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLA DISCIPLINA RELATIVA AGLI SCARICHI DI SINGOLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI, NONCHE' RISPETTO AD IPOTESI MENO GRAVI, MA PUNITE CON MAGGIOR SEVERITA' - PRETESA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TUTELA DELL'AMBIENTE E DELLA SALUTE, NONCHE' DI LIBERTA' DI INIZIATIVA ECONOMICA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Testo
Sono manifestamente inammissibili - in quanto il fondamentale principio di stretta legalita' dei reati e delle pene preclude pronunce, che configurino nuove ipotesi di reato o aggravamenti di pena - le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 6 d.l. 17 marzo 1995, n. 79 (Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature), convertito, con modificazioni, nella l. 17 maggio 1995, n. 172, dell'art. 1 l. 17 maggio 1995, n. 172 e dell'art. 21, commi terzo e ultimo, l. 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), nel testo sostituito con gli artt. 3 e 6 d.l. 17 marzo 1995, n. 79, sollevate con riferimento agli artt. 3, 9, 10, 11, 25, 32, 41 e 77 Cost.. - S. nn. 226/1983, 314/1983, 411/1995; O. nn. 25/1995 e 132/1995. red.: S. Di Palma
Sono manifestamente inammissibili - in quanto il fondamentale principio di stretta legalita' dei reati e delle pene preclude pronunce, che configurino nuove ipotesi di reato o aggravamenti di pena - le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 6 d.l. 17 marzo 1995, n. 79 (Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature), convertito, con modificazioni, nella l. 17 maggio 1995, n. 172, dell'art. 1 l. 17 maggio 1995, n. 172 e dell'art. 21, commi terzo e ultimo, l. 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), nel testo sostituito con gli artt. 3 e 6 d.l. 17 marzo 1995, n. 79, sollevate con riferimento agli artt. 3, 9, 10, 11, 25, 32, 41 e 77 Cost.. - S. nn. 226/1983, 314/1983, 411/1995; O. nn. 25/1995 e 132/1995. red.: S. Di Palma
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 9
Costituzione
art. 10
Costituzione
art. 11
Costituzione
art. 25
Costituzione
art. 32
Costituzione
art. 41
Costituzione
art. 77
Altri parametri e norme interposte