Ordinanza 332/1996 (ECLI:IT:COST:1996:332)
Massima numero 22703
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI  - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del  18/07/1996;  Decisione del  18/07/1996
Deposito del 30/07/1996; Pubblicazione in G. U. 28/08/1996
Massime associate alla pronuncia:  22702


Titolo
ORD. 332/96 B. AMBIENTE (TUTELA DELL') - INQUINAMENTO - SCARICHI PROVENIENTI DA INSEDIAMENTI PRODUTTIVI - INOSSERVANZA DEI LIMITI DI ACCETTABILITA' DELLE TABELLE (ALLEGATE ALLA LEGGE IMPUGNATA) - SANZIONI PENALI - ESCLUSIONE DELL'APPLICAZIONE DI DETTE SANZIONI AGLI AMMINISTRATORI PUBBLICI CHE ALLA DATA DI ACCERTAMENTO DELLA VIOLAZIONE DISPONGANO DI PROGETTI ESECUTIVI CANTIERABILI FINALIZZATI ALLA DEPURAZIONE DELLE ACQUE - PRETESO DETERIORE TRATTAMENTO DEGLI AMMINISTRATORI PRIVATI (SOGGETTI A SANZIONI PENALI) RISPETTO AGLI AMMINISTRATORI PUBBLICI (NON SOGGETTI A SANZIONI PENALI) A PARITA' DI SITUAZIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
E' manifestamente infondata, con riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 21, comma terzo, l. 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), nel testo sostituito con l'art. 3 d.l. 17 marzo 1995, n. 79, convertito con modificazioni, nella l. 17 maggio 1995, n. 172 - nella parte in cui limita ai soli pubblici amministratori la non applicabilita' delle sanzioni previste dal medesimo art. 21, comma terzo, in caso di sussistenza di progetti esecutivi cantierabili finalizzati alla depurazione delle acque, escludendo i privati titolari di insediamenti produttivi - in quanto le situazioni, prospettate come identiche, sono in realta' diverse e non comparabili, trattandosi di un'esimente prevista per un illecito amministrativo che non puo' essere applicata anche a comportamenti diversamente configurati e qualificati dalla legge come reato. red.: S. Di Palma

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte