Sentenza 335/1996 (ECLI:IT:COST:1996:335)
Massima numero 22851
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI  - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del  30/09/1996;  Decisione del  30/09/1996
Deposito del 08/10/1996; Pubblicazione in G. U. 16/10/1996
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 335/96. MAFIA - MISURE DI PREVENZIONE PATRIMONIALE - SEQUESTRO DI BENI, RITENUTI FRUTTO DI ATTIVITA' ILLECITE O CHE NE COSTITUISCONO IL REIMPIEGO, INTESTATI A TERZI MA NELLA DISPONIBILITA' DEL PROPOSTO - DECESSO DELLO STESSO E CONSEGUENTE SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL SEQUESTRO GIA' DISPOSTO - MANCATA PREVISIONE CHE IL PROCEDIMENTO DI PREVENZIONE POSSA ESSERE PROSEGUITO O INIZIATO COME NELLE IPOTESI DI ASSENZA, RESIDENZA O DIMORA ALL'ESTERO DELLA PERSONA ALLA QUALE POTREBBE APPLICARSI LA MISURA DI PREVENZIONE - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA I TERZI FITTIZIAMENTE TITOLARI DEI BENI NELLA DISPONIBILITA' DEL PROPOSTO - PRETESA COMPRESSIONE DELLA FUNZIONE SOCIALE DEL DIRITTO DI PROPRIETA' - PRETESA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA OBBLIGATORIETA' DELL'AZIONE PENALE - INAMMISSIBILITA'.

Testo
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2-ter, comma 7, l. 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), (nella parte in cui non prevede che, oltre che nei casi di assenza, di residenza o dimora all'estero, anche nel caso di morte della persona interessata il procedimento di prevenzione possa essere iniziato o proseguito ai soli fini dell'applicazione dei provvedimenti patrimoniali di sequestro e confisca dei beni che si ritengano esser frutto di attivita' illecite o costituirne il reimpiego), sollevata con riferimento agli artt. 3, 42 e 112 Cost., in quanto - posto che, pur in presenza di un allargamento del campo di applicazione dello strumento di prevenzione nei confronti della criminalita' economica di matrice mafiosa o equiparata (allargamento che, in alcune limitate ipotesi, ha fatto venir meno la necessaria concorrenza tra il procedimento o il provvedimento di prevenzione personale e il provvedimento patrimoniale), il legislatore e' rimasto comunque fermo nel richiedere, per l'emanazione dei provvedimenti di sequestro e di confisca, un collegamento tra la cautela patrimoniale e l'esistenza di soggetti individuati, da ritenere pericolosi alla stregua della legislazione dettata per contrastare la criminalita' mafiosa e quella a questa equiparata - la pronuncia di incostituzionalita' richiesta non si collocherebbe all'interno del sistema legislativo vigente al fine di razionalizzare gli elementi costitutivi alla luce dell'art. 3 Cost., ma rappresenterebbe un'innovazione conseguente a una scelta di politica criminale, la quale in quanto tale, non rientra tra i poteri del giudice di costituzionalita' delle leggi. - Sent. n. 465/1993; ord. n. 781/1988. red.: S. Di Palma

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 42

Costituzione  art. 112

Altri parametri e norme interposte