Ordinanza 337/1996 (ECLI:IT:COST:1996:337)
Massima numero 22839
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
30/09/1996; Decisione del
30/09/1996
Deposito del 08/10/1996; Pubblicazione in G. U. 16/10/1996
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 337/96. PROCESSO PENALE - ATTI DI INDAGINE COMPIUTI PRIMA DELL'ISCRIZIONE DELL'INDAGATO NEL RELATIVO REGISTRO - MANCATA PREVISIONE DELLA INUTILIZZABILITA' DI DETTI ATTI - LAMENTATA OMISSIONE DI PARAMETRI VINCOLANTI AI FINI DELLA TEMPESTIVITA' DELL'ISCRIZIONE - CONSEGUENTE POSSIBILITA' PER IL P.M. DI ELUDERE I CONTROLLI PER L'ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA LA CONDIZIONE DELLA PERSONA ISCRITTA TEMPESTIVAMENTE E QUELLA DELLA PERSONA ISCRITTA TARDIVAMENTE - PRETESA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DELLA LEGGE DELEGA IMPLICITAMENTE RIFERITI ALLA CONVENZIONE EUROPEA PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO, IN PARTICOLARE A QUELLO RELATIVO ALLO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO IN TEMPI RAGIONEVOLI - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
ORD. 337/96. PROCESSO PENALE - ATTI DI INDAGINE COMPIUTI PRIMA DELL'ISCRIZIONE DELL'INDAGATO NEL RELATIVO REGISTRO - MANCATA PREVISIONE DELLA INUTILIZZABILITA' DI DETTI ATTI - LAMENTATA OMISSIONE DI PARAMETRI VINCOLANTI AI FINI DELLA TEMPESTIVITA' DELL'ISCRIZIONE - CONSEGUENTE POSSIBILITA' PER IL P.M. DI ELUDERE I CONTROLLI PER L'ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA LA CONDIZIONE DELLA PERSONA ISCRITTA TEMPESTIVAMENTE E QUELLA DELLA PERSONA ISCRITTA TARDIVAMENTE - PRETESA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DELLA LEGGE DELEGA IMPLICITAMENTE RIFERITI ALLA CONVENZIONE EUROPEA PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO, IN PARTICOLARE A QUELLO RELATIVO ALLO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO IN TEMPI RAGIONEVOLI - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Testo
E' manifestamente inammissibile, in quanto prospettata in modo contraddittorio e perplesso, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 407, comma 3, 405, comma 2, e 335, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono l'inutilizzabilita', nei confronti dell'imputato, di tutti gli atti di indagine compiuti tra il momento in cui ha assunto la qualita' di persona sottoposta alle indagini (perche' raggiunto da indizi di colpevolezza) e il momento in cui e' stato iscritto nel registro degli indagati, sollevata con riferimento agli artt. 3, 76 e 112 Cost.. red.: S. Di Palma
E' manifestamente inammissibile, in quanto prospettata in modo contraddittorio e perplesso, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 407, comma 3, 405, comma 2, e 335, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono l'inutilizzabilita', nei confronti dell'imputato, di tutti gli atti di indagine compiuti tra il momento in cui ha assunto la qualita' di persona sottoposta alle indagini (perche' raggiunto da indizi di colpevolezza) e il momento in cui e' stato iscritto nel registro degli indagati, sollevata con riferimento agli artt. 3, 76 e 112 Cost.. red.: S. Di Palma
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 112
Altri parametri e norme interposte