Ordinanza 338/1996 (ECLI:IT:COST:1996:338)
Massima numero 22847
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente FERRI  - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del  30/09/1996;  Decisione del  30/09/1996
Deposito del 08/10/1996; Pubblicazione in G. U. 16/10/1996
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 338/96. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO (GIUDIZIO PER) - RICORSO DEI RAPPRESENTANTI DEL COMITATO PROMOTORE DEL REFERENDUM ABROGATIVO IN MATERIA DI FINANZIAMENTO PUBBLICO DEI PARTITI POLITICI NEI CONFRONTI DEL SENATO DELLA REPUBBLICA E DELLA CAMERA DEI DEPUTATI, IN RELAZIONE ALL'ATTO DI APPROVAZIONE DEL I AGOSTO 1996, DA PARTE DELLA PRIMA COMMISSIONE PERMANENTE DEL SENATO, IN SEDE DELIBERANTE, DELLA PROPOSTA DI LEGGE RECANTE: "NORME PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLA CONTRIBUZIONE VOLONTARIA AI MOVIMENTI O PARTITI POLITICI" - GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITA' DEL CONFLITTO - INTERVENUTA RINUNCIA AL RICORSO - ESTINZIONE DEL PROCESSO.

Testo
La rinuncia al ricorso per conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato, intervenuta nella fase di delibazione dell'ammissibilita' del conflitto medesimo, determina la necessita' di dichiarare, con assoluta precedenza, l'estinzione del processo. (Estinzione del giudizio per conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato sollevato dai rappresentanti del Comitato promotore del referendum abrogativo in materia di finanziamento pubblico dei partiti politici nei confronti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, in relazione all'atto di approvazione del I agosto 1996, da parte della 1^ Commissione permanente del Senato, in sede deliberante, della proposta di legge recante: "Norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici"). red.: G. Leo

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 37  

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)    n. 0  art. 26