Sentenza 45/2022 (ECLI:IT:COST:2022:45)
Massima numero 44646
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMATO  - Redattrice SAN GIORGIO
Udienza Pubblica del  11/01/2022;  Decisione del  11/01/2022
Deposito del 28/02/2022; Pubblicazione in G. U. 02/03/2022
Massime associate alla pronuncia:  44645  44647  44648


Titolo
Beni culturali - Tutela - Individuazione dei "beni culturali" e conseguente assoggettamento alla disciplina del codice dei beni culturali (nel caso di specie: trabucchi della Regione Molise) - Funzione rientrante nella "tutela" dei beni culturali, rimessa alla competenza esclusiva dello Stato (nel caso di specie, illegittimità costituzionale della norma regionale che individua tutti i trabucchi del territorio regionale del Molise come bene culturale). (Classif. 035004).

Testo

Secondo la giurisprudenza costituzionale, la disciplina sui trabucchi va ricondotta alla materia dei beni culturali. (Precedente: S. 138/2020).

L'individuazione dei beni culturali - che presuppone l'accertamento della effettiva sussistenza dell'interesse culturale, dal quale consegue la loro sicura appartenenza al "patrimonio culturale" - costituisce momento qualificante dell'attività di loro tutela, come tale rimesso alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Esigenze di esercizio unitario delle funzioni di tutela, connesse al perseguimento della finalità della preservazione della memoria della comunità nazionale, impongono di riservare allo Stato la funzione di selezionare i beni culturali, destinati ad essere sottoposti alla disciplina dettata dal codice dei beni culturali. (Precedenti: S. 164/2021 - mass. 44166; S. 140/2015; S. 194/2013 - mass. 37232).

(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s, Cost., l'art. 1, comma 2, della legge reg. Molise n. 12 del 2020, il quale individua i trabucchi come bene culturale, come tali sottoposti alla disciplina del d.lgs. n. 42 del 2004. L'inequivoco tenore letterale della norma tradisce l'intento del legislatore regionale di sostituirsi allo Stato nello svolgimento della funzione dell'individuazione dei beni culturali, rimessa alla competenza esclusiva di quest'ultimo. La disposizione impugnata dal Governo, inoltre, facendo riferimento a tutti i trabucchi esistenti sul territorio regionale, senza distinzione in ordine all'epoca della loro realizzazione, contrasta con il cod. beni culturali, che esclude l'assoggettamento a tutela culturale delle cose che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni. L'illegittimità costituzionale comprende la parte del citato comma 2 che si riferisce all'«area circostante fino ad una fascia di 50 metri dal sedime», in quanto - pur se non specificamente contestata dal ricorrente - strettamente ed inscindibilmente connessa con l'individuazione dei trabucchi come bene culturale).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Molise  11/11/2020  n. 12  art. 1  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  22/01/2004  n. 42  art.