Sentenza 340/1996 (ECLI:IT:COST:1996:340)
Massima numero 23003
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI  - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del  14/10/1996;  Decisione del  14/10/1996
Deposito del 18/10/1996; Pubblicazione in G. U. 23/10/1996
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 340/96. MASO CHIUSO - PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA' - DIVISIONE SUPPLETORIA DELLA MASSA EREDITARIA - OMESSA PREVISIONE DELL'OBBLIGO DELL'ASSUNTORE DI CONFERIRE AI COEREDI L'ECCEDENZA DEL RICAVO DERIVANTE DALL'ESPROPRIAZIONE - DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA COST. - IDENTITA' DI PRESUPPOSTI CON LE IPOTESI DI ALIENAZIONE VOLONTARIA E DI VENDITA PER ESECUZIONE FORZATA - RICONOSCIUTA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 29 del "Testo unificato delle Leggi provinciali sull'ordinamento dei masi chiusi" approvato con d.P.G.P. di Bolzano del 28 dicembre 1978, n. 32, come modificato dalla legge provinciale 26 marzo 1982, n. 10, nella parte in cui non prevede l'obbligo di versamento alla massa ereditaria, per la divisione suppletoria, anche dell'eccedenza, rispetto al prezzo di assunzione, del valore conseguito dall'assuntore a titolo di indennita' di espropriazione per pubblica utilita' intervenuta entro dieci anni dall'apertura della successione, con le stesse modalita' e con gli stessi limiti stabiliti per il caso di alienazione del maso, in quanto, poiche'la disciplina (derogatoria rispetto alle regole comuni in materia di divisione ereditaria) che favorisce l'assuntore del maso chiuso rispetto agli altri coeredi risponde all'esigenza di garantire la funzione oggettiva del maso all'interno della famiglia, e, poiche' pertanto, ogniqualvolta si verifichi il trasferimento del maso al di fuori della famiglia, essa e' bilanciata dalla previsione di un istituto (la divisione suppletoria) che riequilibra la posizione dei diversi coeredi ponendo a carico dell'assuntore l'obbligo di versamento alla massa ereditaria dell'eccedenza del prezzo conseguito rispetto al valore di assunzione, l'omessa previsione dell'espropriazione per pubblica utilita', accanto alle due ipotesi della cessione volontaria e della vendita per esecuzione, tassativamente previste come presupposti della divisione suppletoria, determina una non giustificata disparita' di trattamento tra i coeredi del patrimonio di cui faccia parte un maso chiuso. V. S. n. 508/1988. red.: F. Mangano

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte