Sentenza 341/1996 (ECLI:IT:COST:1996:341)
Massima numero 23042
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente FERRI  - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del  14/10/1996;  Decisione del  14/10/1996
Deposito del 18/10/1996; Pubblicazione in G. U. 23/10/1996
Massime associate alla pronuncia:  23043  23044  23045


Titolo
SENT. 341/96 A. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONI (GIUDIZIO PER) - OGGETTO - ATTO DI INDIRIZZO POLITICO - ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO REGIONALE CHE IMPEGNI LA GIUNTA AD OSSERVARE UN DETERMINATO COMPORTAMENTO NEI RAPPORTI CON LO STATO - CREAZIONE PER LA GIUNTA REGIONALE E PER IL SUO PRESIDENTE DI UN VINCOLO POLITICO AD ATTENERSI AGLI INDIRIZZI CONSILIARI - CAPACITA', NELLA SPECIE, DI LEDERE IL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE FRA STATO E REGIONI - IDONEITA', IN ASTRATTO, DELL'ORDINE DEL GIORNO A MENOMARE COMPETENZE COSTITUZIONALMENTE ATTRIBUITE ALLO STATO - AMMISSIBILITA' DEL RICORSO.

Testo
Anche un atto di indirizzo politico, come un ordine del giorno, e' idoneo, in astratto, a menomare competenze costituzionalmente attribuite allo Stato o alla Regione. E' pertanto ammissibile un conflitto di attribuzione promosso dallo Stato ed avente ad oggetto un ordine del giorno del Consiglio regionale (nella specie: l'ordine del giorno approvato dal Consiglio regionale sardo con il quale si decideva di "considerare definitivi i provvedimenti emanati nell'esercizio delle funzioni amministrative delegate in materia paesistica" e di impegnare "la Giunta regionale ad adottare comportamenti conseguenti con il Ministero per i beni culturali ed ambientali, mutando la prassi da ultimo seguita"). E' vero, infatti, che un ordine del giorno del Consiglio che impegni l'esecutivo regionale ad assumere determinati comportamenti non crea un vincolo giuridico "esterno", specialmente quando si verta in materia di competenza amministrativa delegata, il cui potere di direzione spetti al Presidente della Giunta, che deve conformarsi alle istruzioni del Governo, sicche' la successiva attivita' dell'esecutivo regionale non sarebbe illegittima solo perche' esercitata in contrasto con l'orientamento espresso dal Consiglio regionale. Tuttavia, un ordine del giorno con il quale la Giunta venga impegnata ad osservare un determinato comportamento nei rapporti con lo Stato, non resta privo di rilievo giuridico e non puo' essere considerato, in sede di conflitto di attribuzione, come se non fosse stato adottato. Esso, invero, in base alla regola statutaria secondo la quale la Giunta regionale e' responsabile di fronte al Consiglio, il cui voto di sfiducia ne determina le dimissioni, fa sorgere per la Giunta e per il suo Presidente un vincolo politico ad attenersi agli indirizzi consiliari; e, trattandosi nella specie di un vincolo tendente a precludere al Ministero per i beni culturali e ambientali l'esercizio di qualsiasi potere in materia, e' astrattamente configurabile una menomazione dell'attribuzione statale sotto il profilo della certezza del suo esercizio. Alla Regione, infatti, e' richiesto, nella materia in questione, l'adempimento di un dovere di informazione, espressivo a sua volta del piu' generale dovere di leale cooperazione. Ed il principio di leale collaborazione - alla cui osservanza non puo' certo sottrarsi il Consiglio regionale che, anzi, quale organo di rappresentanza politica della regione, ne e' ancor piu' strettamente avvinto - puo' essere leso anche da atti che, pur senza generare alcuna immediata alterazione dell'ordine delle competenze, non abbiano il valore di una semplice opinione, confinabile nella sfera del pregiuridico, ma incidano, in quanto produttivi di un vincolo - seppure meramente politico - sul contesto di lealta' e trasparenza entro il quale devono essere esercitate le rispettive competenze ed adempiuti i reciproci doveri di Stato e regione. red.: A. Franco

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte