Sentenza 341/1996 (ECLI:IT:COST:1996:341)
Massima numero 23044
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente FERRI - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
14/10/1996; Decisione del
14/10/1996
Deposito del 18/10/1996; Pubblicazione in G. U. 23/10/1996
Titolo
SENT. 341/96 C. PAESAGGIO (TUTELA DEL) - L. N. 431 DEL 1985 - VINCOLI PAESAGGISTICI - AUTORIZZAZIONE REGIONALE - POTERI MINISTERIALI DI SOSTITUZIONE E DI ANNULLAMENTO - DISCIPLINA DI TALI CONTROLLI - NATURA DI NORME FONDAMENTALI DI RIFORMA ECONOMICO-SOCIALE - VINCOLATIVITA' ANCHE PER LE REGIONI A STATUTO SPECIALE.
SENT. 341/96 C. PAESAGGIO (TUTELA DEL) - L. N. 431 DEL 1985 - VINCOLI PAESAGGISTICI - AUTORIZZAZIONE REGIONALE - POTERI MINISTERIALI DI SOSTITUZIONE E DI ANNULLAMENTO - DISCIPLINA DI TALI CONTROLLI - NATURA DI NORME FONDAMENTALI DI RIFORMA ECONOMICO-SOCIALE - VINCOLATIVITA' ANCHE PER LE REGIONI A STATUTO SPECIALE.
Testo
In tema di tutela del paesaggio e delle zone di particolare interesse ambientale, il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, nel testo convertito dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, dispone che i beni indicati nell'art. 1 della stessa sono "sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497" (art. 7), vincolo che consiste nella necessita' che gli interventi sui relativi beni siano sottoposti ad autorizzazione rilasciata dall'autorita' amministrativa regionale e, in caso d'inerzia di quest'ultima, dal ministro per i beni culturali e ambientali, il quale ha altresi' il potere di annullare, con atto motivato, la predetta autorizzazione regionale. Come la Corte ha gia' affermato, questi poteri e controlli ministeriali sono posti "a estrema difesa" dei vincoli paesaggistici e, come tali, costituiscono parte di una disciplina qualificabile, per la diretta connessione con il valore costituzionale primario della tutela del paesaggio (art. 9 Cost.), come "norme fondamentali di riforma economico-sociale", sicche' le disposizioni che li prevedono non possono essere derogate, modificate o sostituite dalle leggi regionali, neppure ove queste esercitassero competenze di carattere esclusivo. - V. S. nn. 437/1991, 151/1986. red.: A. Franco
In tema di tutela del paesaggio e delle zone di particolare interesse ambientale, il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, nel testo convertito dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, dispone che i beni indicati nell'art. 1 della stessa sono "sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497" (art. 7), vincolo che consiste nella necessita' che gli interventi sui relativi beni siano sottoposti ad autorizzazione rilasciata dall'autorita' amministrativa regionale e, in caso d'inerzia di quest'ultima, dal ministro per i beni culturali e ambientali, il quale ha altresi' il potere di annullare, con atto motivato, la predetta autorizzazione regionale. Come la Corte ha gia' affermato, questi poteri e controlli ministeriali sono posti "a estrema difesa" dei vincoli paesaggistici e, come tali, costituiscono parte di una disciplina qualificabile, per la diretta connessione con il valore costituzionale primario della tutela del paesaggio (art. 9 Cost.), come "norme fondamentali di riforma economico-sociale", sicche' le disposizioni che li prevedono non possono essere derogate, modificate o sostituite dalle leggi regionali, neppure ove queste esercitassero competenze di carattere esclusivo. - V. S. nn. 437/1991, 151/1986. red.: A. Franco
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte