Sentenza 341/1996 (ECLI:IT:COST:1996:341)
Massima numero 23045
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente FERRI - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
14/10/1996; Decisione del
14/10/1996
Deposito del 18/10/1996; Pubblicazione in G. U. 23/10/1996
Titolo
SENT. 341/96 D. PAESAGGIO (TUTELA DEL) - REGIONE SARDEGNA - ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO REGIONALE - IMPEGNO PER LA GIUNTA A NON COMUNICARE AL MINISTERO PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI LE AUTORIZZAZIONI REGIONALI IN MATERIA PAESISTICA - RICORSO DELLO STATO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE - LAMENTATO IMPEDIMENTO ALL'ESERCIZIO DEI POTERI MINISTERIALI DI CONTROLLO E DI REVOCA - FUNZIONE DI ESTREMA DIFESA DEI VINCOLI PAESAGGISTICI SVOLTA DAI CONTROLLI STATALI - DISCIPLINA CONNESSA CON IL VALORE COSTITUZIONALE PRIMARIO DELLA TUTELA DEL PAESAGGIO - DISPOSIZIONI CHE PREVEDONO IL CONTROLLO MINISTERIALE - NATURA DI NORME FONDAMENTALI DI RIFORMA ECONOMICO-SOCIALE - VINCOLATIVITA' ANCHE PER LE REGIONI A STATUTO SPECIALE - NEGAZIONE, SIA PURE CON ATTO GIURIDICAMENTE NON VINCOLANTE, DEL DIRITTO DELLO STATO AD OTTENERE INFORMAZIONI FINALIZZATE ALLA PROTEZIONE DEL PAESAGGIO - EFFETTO DI RENDERE INCERTO ED ALEATORIO L'ESERCIZIO DELLA COMPETENZA STATALE - CONSEGUENTE MENOMAZIONE DELLA STESSA - NON SPETTANZA ALLA REGIONE DEL POTERE IN CONTESTAZIONE.
SENT. 341/96 D. PAESAGGIO (TUTELA DEL) - REGIONE SARDEGNA - ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO REGIONALE - IMPEGNO PER LA GIUNTA A NON COMUNICARE AL MINISTERO PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI LE AUTORIZZAZIONI REGIONALI IN MATERIA PAESISTICA - RICORSO DELLO STATO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE - LAMENTATO IMPEDIMENTO ALL'ESERCIZIO DEI POTERI MINISTERIALI DI CONTROLLO E DI REVOCA - FUNZIONE DI ESTREMA DIFESA DEI VINCOLI PAESAGGISTICI SVOLTA DAI CONTROLLI STATALI - DISCIPLINA CONNESSA CON IL VALORE COSTITUZIONALE PRIMARIO DELLA TUTELA DEL PAESAGGIO - DISPOSIZIONI CHE PREVEDONO IL CONTROLLO MINISTERIALE - NATURA DI NORME FONDAMENTALI DI RIFORMA ECONOMICO-SOCIALE - VINCOLATIVITA' ANCHE PER LE REGIONI A STATUTO SPECIALE - NEGAZIONE, SIA PURE CON ATTO GIURIDICAMENTE NON VINCOLANTE, DEL DIRITTO DELLO STATO AD OTTENERE INFORMAZIONI FINALIZZATE ALLA PROTEZIONE DEL PAESAGGIO - EFFETTO DI RENDERE INCERTO ED ALEATORIO L'ESERCIZIO DELLA COMPETENZA STATALE - CONSEGUENTE MENOMAZIONE DELLA STESSA - NON SPETTANZA ALLA REGIONE DEL POTERE IN CONTESTAZIONE.
Testo
Non spetta alla regione Sardegna, e per essa al Consiglio regionale, decidere, con un ordine del giorno, di considerare definitivi, nei confronti del ministero per i beni culturali ed ambientali, i provvedimenti emanati nell'esercizio delle funzioni delegate in materia paesistica, ed impegnare la giunta regionale ad adottare comportamenti conseguenti, mutando la prassi di comunicare al detto ministero le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (Protezione delle bellezze naturali); e va di conseguenza annullato l'ordine del giorno del Consiglio regionale della Sardegna approvato il 27 luglio 1995. Lo scopo dell'ordine del giorno, invero, e' quello di sottrarre i provvedimenti regionali in materia paesistica e, in particolare, le suddette autorizzazioni, delegate alle regioni, all'esercizio dei poteri statali di controllo stabiliti dall'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431 (annullamento da parte del ministro per i beni culturali e ambientali della autorizzazione regionale entro i 60 giorni successivi alla relativa comunicazione); e cio' sulla premessa che nei piani territoriali regionali l'aspetto paesistico sia strettamente connesso con quello urbanistico, in relazione al quale la regione e' titolare di potesta' legislativa esclusiva. Senonche' , secondo la giurisprudenza della Corte, il paesaggio costituisce, nel nostro sistema costituzionale, un valore etico-culturale che trascende la competenza della regione in materia urbanistica e nella cui realizzazione sono impegnati lo Stato e le regioni, ordinarie o speciali, in un vincolo reciproco di leale cooperazione. Ne' puo' ritenersi che, trattandosi di funzioni amministrative delegate, le autorizzazioni paesaggistiche regionali dovrebbero considerarsi provvedimenti definitivi e, in quanto tali, non soggetti a riesame, ai sensi dell'art. 4 del d.P.R. 19 giugno 1979, n. 348. Invero - a parte che per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate sono previsti in generale poteri statali sostitutivi nel caso di inerzia o di inadempimento da parte delle regioni - il regime giuridico dei provvedimenti regionali in materia paesaggistica e' definito esaustivamente dall'art. 1 della legge n. 431 del 1985, il quale pone l'obbligo della loro comunicazione al ministero per i beni culturali e ambientali, proprio ai fini dell'esercizio dei poteri di controllo. Tali poteri ministeriali di controllo, essendo posti ad estrema difesa dei vincoli paesaggistici, fanno parte di una disciplina qualificabile, per la diretta connessione con il valore costituzionale primario della tutela del paesaggio (art. 9 Cost.), come norme fondamentali di riforma economico-sociale, e quindi vincolano anche la competenza esclusiva delle regioni a statuto speciale, sicche' le disposizioni legislative statali che prevedono doveri di comunicazione e poteri ministeriali di controllo non possono essere derogate, modificate o sostituite da leggi regionali, e, a maggior ragione, non possono essere violate dalla regione nell'esercizio di potesta' amministrative delegate. Tanto meno ne puo' essere resa dubbia l'effettivita' dal Consiglio regionale che, insieme agli altri organi direttivi della Regione, e' destinatario di un dovere costituzionale di lealta' verso lo Stato. Ne' infine potrebbe sostenersi che il Governo non avrebbe proceduto alla individuazione delle classi di atti da comunicare, perche' in questo caso l'individuazione e' puntualmente intervenuta 'ope legis'. Pertanto, negare il diritto dello Stato ad ottenere informazioni finalizzate alla protezione del paesaggio, seppure in un atto del Consiglio non giuridicamente vincolante, come un ordine del giorno, significa, comunque, rendere incerto ed aleatorio l'esercizio della competenza statale e, quindi, menomarla. Quanto all'inconveniente che i controlli statali in materia di paesaggio potrebbero ritardare notevolmente l'attuazione degli strumenti di pianificazione urbanistica, la regione non e' sprovvista di tutela nei confronti dei comportamenti dello Stato non ispirati a criteri di correttezza ed al principio di leale cooperazione, che impone allo Stato di non determinare ingiustificati aggravamenti del procedimento con richieste di documentazione pretestuose, dilatorie o tardive, suscettibili di menomare l'esercizio delle attribuzioni regionali interferenti con la tutela del paesaggio. - V. le precedenti massime B e C. red.: A. Franco
Non spetta alla regione Sardegna, e per essa al Consiglio regionale, decidere, con un ordine del giorno, di considerare definitivi, nei confronti del ministero per i beni culturali ed ambientali, i provvedimenti emanati nell'esercizio delle funzioni delegate in materia paesistica, ed impegnare la giunta regionale ad adottare comportamenti conseguenti, mutando la prassi di comunicare al detto ministero le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (Protezione delle bellezze naturali); e va di conseguenza annullato l'ordine del giorno del Consiglio regionale della Sardegna approvato il 27 luglio 1995. Lo scopo dell'ordine del giorno, invero, e' quello di sottrarre i provvedimenti regionali in materia paesistica e, in particolare, le suddette autorizzazioni, delegate alle regioni, all'esercizio dei poteri statali di controllo stabiliti dall'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431 (annullamento da parte del ministro per i beni culturali e ambientali della autorizzazione regionale entro i 60 giorni successivi alla relativa comunicazione); e cio' sulla premessa che nei piani territoriali regionali l'aspetto paesistico sia strettamente connesso con quello urbanistico, in relazione al quale la regione e' titolare di potesta' legislativa esclusiva. Senonche' , secondo la giurisprudenza della Corte, il paesaggio costituisce, nel nostro sistema costituzionale, un valore etico-culturale che trascende la competenza della regione in materia urbanistica e nella cui realizzazione sono impegnati lo Stato e le regioni, ordinarie o speciali, in un vincolo reciproco di leale cooperazione. Ne' puo' ritenersi che, trattandosi di funzioni amministrative delegate, le autorizzazioni paesaggistiche regionali dovrebbero considerarsi provvedimenti definitivi e, in quanto tali, non soggetti a riesame, ai sensi dell'art. 4 del d.P.R. 19 giugno 1979, n. 348. Invero - a parte che per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate sono previsti in generale poteri statali sostitutivi nel caso di inerzia o di inadempimento da parte delle regioni - il regime giuridico dei provvedimenti regionali in materia paesaggistica e' definito esaustivamente dall'art. 1 della legge n. 431 del 1985, il quale pone l'obbligo della loro comunicazione al ministero per i beni culturali e ambientali, proprio ai fini dell'esercizio dei poteri di controllo. Tali poteri ministeriali di controllo, essendo posti ad estrema difesa dei vincoli paesaggistici, fanno parte di una disciplina qualificabile, per la diretta connessione con il valore costituzionale primario della tutela del paesaggio (art. 9 Cost.), come norme fondamentali di riforma economico-sociale, e quindi vincolano anche la competenza esclusiva delle regioni a statuto speciale, sicche' le disposizioni legislative statali che prevedono doveri di comunicazione e poteri ministeriali di controllo non possono essere derogate, modificate o sostituite da leggi regionali, e, a maggior ragione, non possono essere violate dalla regione nell'esercizio di potesta' amministrative delegate. Tanto meno ne puo' essere resa dubbia l'effettivita' dal Consiglio regionale che, insieme agli altri organi direttivi della Regione, e' destinatario di un dovere costituzionale di lealta' verso lo Stato. Ne' infine potrebbe sostenersi che il Governo non avrebbe proceduto alla individuazione delle classi di atti da comunicare, perche' in questo caso l'individuazione e' puntualmente intervenuta 'ope legis'. Pertanto, negare il diritto dello Stato ad ottenere informazioni finalizzate alla protezione del paesaggio, seppure in un atto del Consiglio non giuridicamente vincolante, come un ordine del giorno, significa, comunque, rendere incerto ed aleatorio l'esercizio della competenza statale e, quindi, menomarla. Quanto all'inconveniente che i controlli statali in materia di paesaggio potrebbero ritardare notevolmente l'attuazione degli strumenti di pianificazione urbanistica, la regione non e' sprovvista di tutela nei confronti dei comportamenti dello Stato non ispirati a criteri di correttezza ed al principio di leale cooperazione, che impone allo Stato di non determinare ingiustificati aggravamenti del procedimento con richieste di documentazione pretestuose, dilatorie o tardive, suscettibili di menomare l'esercizio delle attribuzioni regionali interferenti con la tutela del paesaggio. - V. le precedenti massime B e C. red.: A. Franco
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte