Paesaggio - Pianificazione - Piano paesaggistico regionale (PPR) - Impossibilità di riservarne alcuni contenuti alla pianificazione comunale - Prevalenza del PPR rispetto agli strumenti urbanistici - Illegittimità costituzionale di norme regionali in contrasto (nel caso di specie: illegittimità costituzionale delle norme della Regione Molise che attribuiscono ai Comuni la redazione dei Piani di recupero dei trabucchi e ne dispongono il recepimento nel PPR). (Classif. 170007).
Il piano paesaggistico regionale costituisce uno strumento di ricognizione del territorio oggetto di pianificazione non solo ai fini della salvaguardia e valorizzazione dei beni paesaggistici, ma anche nell'ottica dello sviluppo sostenibile e dell'uso consapevole del suolo, in modo da poter consentire l'individuazione delle misure necessarie per il corretto inserimento, nel contesto paesaggistico, degli interventi di trasformazione del territorio. Per tale motivo è necessario salvaguardare la complessiva efficacia del piano paesaggistico, ponendola al riparo dalla pluralità e dalla parcellizzazione degli interventi delle amministrazioni locali. (Precedenti: S. 24/2022 - mass. 44555; S. 219/2021 - mass. 44345; S. 74/2021 - mass, 43837; S. 86/2019 - mass. 42648; S. 172/2018 - mass. 40159).
L'impronta unitaria della pianificazione paesaggistica che la normativa statale ha assunto a valore imprescindibile non può essere compromessa e va posta al riparo dalla pluralità e dalla parcellizzazione degli interventi delle amministrazioni locali. (Precedente: S. 261/ 2021).
Il trasferimento delle decisioni operative concernenti il paesaggio alla dimensione pianificatoria comunale si pone in contraddizione con il sistema di organizzazione delle competenze delineato dalla legge statale a tutela del paesaggio, che costituisce un livello uniforme di tutela, non derogabile dalla Regione, nell'ambito di una materia a legislazione esclusiva statale ex art. 117 Cost., ma anche della legislazione di principio nelle materie concorrenti del governo del territorio e della valorizzazione dei beni culturali. (Precedente: S. 182/2006 - mass. 30386).
(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 9 e 117, secondo comma, lett. s, Cost., l'art. 2, commi 1 e 2, della legge reg. Molise n. 12 del 2020 che, rispettivamente, affida ai Comuni il compito di redigere i piani per il recupero, il ripristino e la conservazione dei trabucchi e ne dispone il recepimento nel Piano paesaggistico regionale. La legge regionale non può riservare alla pianificazione comunale interi contenuti del PPR - come quello delle aree costiere su cui insistono i trabucchi - e la prevalenza di quest'ultimo rispetto agli strumenti urbanistici conduce ad escludere che un piano comunale debba essere in esso "recepito").