Sentenza 343/1996 (ECLI:IT:COST:1996:343)
Massima numero 22993
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente FERRI - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del
14/10/1996; Decisione del
14/10/1996
Deposito del 18/10/1996; Pubblicazione in G. U. 23/10/1996
Titolo
SENT. 343/96 D. ATTIVITA' DI INDIRIZZO INTERNAZIONALE - REGIONI - PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON IL VOIVODATO DI SUWALKI (POLONIA) - DEDOTTA LESIONE DI COMPETENZE STATALI - SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO SENZA LA PREVIA INFORMAZIONE DEL GOVERNO - LESIONE DEI POTERI STATALI IN MATERIA STATALE - NON SPETTANZA ALLA PROVINCIA AUTONOMA.
SENT. 343/96 D. ATTIVITA' DI INDIRIZZO INTERNAZIONALE - REGIONI - PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON IL VOIVODATO DI SUWALKI (POLONIA) - DEDOTTA LESIONE DI COMPETENZE STATALI - SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO SENZA LA PREVIA INFORMAZIONE DEL GOVERNO - LESIONE DEI POTERI STATALI IN MATERIA STATALE - NON SPETTANZA ALLA PROVINCIA AUTONOMA.
Testo
Non spetta alla Provincia autonoma di Bolzano il potere di stipulare l'accordo di collaborazione con il Voivodato di Suwalki, sottoscritto il 27.7.1995, poiche' la sottoscrizione di accordi con organi o enti esteri senza che la Regione (anche quelle a statuto speciale e le Province autonome) abbia preventivamente informato il Governo, secondo il principio di leale cooperazione, affinche' esso sia posto in condizione di esprimere tempestivamente le proprie valutazioni, e' di per se' lesiva della sfera di attribuzioni statali, indipendentemente dalla riferibilita' delle materie trattate a quelle attivita', che, essendo idonee ad incidere sulla politica estera dello Stato, richiedono un concorso di valutazioni, mediante la previa intesa con il Governo, ovvero alle altre, che, pur non impegnando la responsabilita' dello Stato, implicano comunque conoscenza o controllo, mediante un assenso anche implicito, al fine di impedire le iniziative ritenute inconciliabili con gli indirizzi generali della politica estera. red.: F. Mangano
Non spetta alla Provincia autonoma di Bolzano il potere di stipulare l'accordo di collaborazione con il Voivodato di Suwalki, sottoscritto il 27.7.1995, poiche' la sottoscrizione di accordi con organi o enti esteri senza che la Regione (anche quelle a statuto speciale e le Province autonome) abbia preventivamente informato il Governo, secondo il principio di leale cooperazione, affinche' esso sia posto in condizione di esprimere tempestivamente le proprie valutazioni, e' di per se' lesiva della sfera di attribuzioni statali, indipendentemente dalla riferibilita' delle materie trattate a quelle attivita', che, essendo idonee ad incidere sulla politica estera dello Stato, richiedono un concorso di valutazioni, mediante la previa intesa con il Governo, ovvero alle altre, che, pur non impegnando la responsabilita' dello Stato, implicano comunque conoscenza o controllo, mediante un assenso anche implicito, al fine di impedire le iniziative ritenute inconciliabili con gli indirizzi generali della politica estera. red.: F. Mangano
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 99
Altri parametri e norme interposte
legge 24/04/1990
n. 100
art. 0
legge 04/12/1993
n. 491
art. 2 lett. a)
co. 3
decreto del Presidente della Repubblica 24/07/1977
n. 616
art. 4