Sentenza 344/1996 (ECLI:IT:COST:1996:344)
Massima numero 22894
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI  - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del  14/10/1996;  Decisione del  14/10/1996
Deposito del 18/10/1996; Pubblicazione in G. U. 23/10/1996
Massime associate alla pronuncia:  22895


Titolo
SENT. 344/96 A. SCIOPERO E SERRATA - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI - PRESTAZIONI INDISPENSABILI INDIVIDUATE PER TUTTI I LAVORATORI DAI CONTRATTI COLLETTIVI E DAGLI ACCORDI CON LE ORGANIZZAZIONI RAPPRESENTATIVE DEGLI STESSI, INDIPENDENTEMENTE DALL'APPARTENENZA ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI STIPULANTI - DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ART. 39, QUARTO COMMA, COST. - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA.

Testo
Non e' fondata, in riferimento all'art. 39, quarto comma, Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli art. 1, comma 2, 2, commi 2 e 3, e 8, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146 (recante: "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge") - i quali, imponendo, in caso di sciopero nei servizi pubblici essenziali, le prestazioni indispensabili individuate dai contratti collettivi nel settore privato e dagli accordi collettivi nel settore pubblico, a tutti i lavoratori indipendentemente dall'appartenenza alle organizzazioni sindacali stipulanti, opererebbero un rinvio formale a detti contratti ed accordi come fonti regolatrici di quelle prestazioni, con la conseguenza che gli stessi verrebbero surrettiziamente ad acquisire, in forza di legge, efficacia 'erga omnes' - in quanto in nessun caso l'obbligo dei singoli lavoratori e' un effetto direttamente collegabile al contratto collettivo, bensi' al regolamento di servizio quale atto di esercizio (a formazione "procedimentalizzata" e quindi a contenuto vincolato) del potere direttivo del datore di lavoro, che, in caso di mancanza di accordo a livello d'impresa, senza il quale non puo' essere emanato il regolamento, e' tenuto a determinare le prestazioni indispensabili unilateralmente, caso per caso, mediante specifici ordini di servizio conformi alle indicazioni generali dell'intesa intervenuta al livello superiore della contrattazione collettiva. Peraltro, l'estraneita' dei contratti e degli accordi in esame alla categoria del contratto collettivo prefigurato dall'art. 39 Cost., direttamente incidente sulla disciplina dei rapporti individuali di lavoro, e' confermata dall'assoggettamento del loro contenuto alla valutazione di idoneita' da parte della Commissione di garanzia, la cui valutazione negativa, pur non potendo tradursi nell'esercizio di poteri correttivi o modificativi degli accordi stipulati, determinerebbe nondimeno l'inefficacia dei medesimi e, se le parti non ne accettassero le proposte, giustificherebbe l'intervento del potere di ordinanza della pubblica autorita'. - Sui limiti di legittimita' dell'attribuzione, per legge, dell'efficacia generale ai contratti collettivi di diritto comune, cfr. S. n. 106/1962. red.: G. Leo

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 39  co. 4

Altri parametri e norme interposte