Sentenza 344/1996 (ECLI:IT:COST:1996:344)
Massima numero 22895
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
14/10/1996; Decisione del
14/10/1996
Deposito del 18/10/1996; Pubblicazione in G. U. 23/10/1996
Massime associate alla pronuncia:
22894
Titolo
SENT. 344/96 B. SCIOPERO E SERRATA - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI - PRESTAZIONI INDISPENSABILI INDIVIDUATE PER TUTTI I LAVORATORI DAI CONTRATTI COLLETTIVI E DAGLI ACCORDI CON LE ORGANIZZAZIONI RAPPRESENTATIVE DEGLI STESSI, INDIPENDENTEMENTE DALL'APPARTENENZA ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI STIPULANTI - DEDOTTA VIOLAZIONE DELLA RISERVA DI LEGGE STABILITA DALL'ART. 40 COST. PER LA DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO - ASSERITO INGIUSTIFICATO EGUALE TRATTAMENTO, SOTTO IL PROFILO SANZIONATORIO, DEI LAVORATORI NON ADERENTI ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI STIPULANTI E DI QUELLI ISCRITTI ALLE STESSE - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA.
SENT. 344/96 B. SCIOPERO E SERRATA - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI - PRESTAZIONI INDISPENSABILI INDIVIDUATE PER TUTTI I LAVORATORI DAI CONTRATTI COLLETTIVI E DAGLI ACCORDI CON LE ORGANIZZAZIONI RAPPRESENTATIVE DEGLI STESSI, INDIPENDENTEMENTE DALL'APPARTENENZA ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI STIPULANTI - DEDOTTA VIOLAZIONE DELLA RISERVA DI LEGGE STABILITA DALL'ART. 40 COST. PER LA DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO - ASSERITO INGIUSTIFICATO EGUALE TRATTAMENTO, SOTTO IL PROFILO SANZIONATORIO, DEI LAVORATORI NON ADERENTI ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI STIPULANTI E DI QUELLI ISCRITTI ALLE STESSE - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA.
Testo
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 3 e 40 Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, comma 2, 2, commi 2 e 3, e 8, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146 (recante: "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge") - nella parte in cui, in caso di sciopero nei servizi pubblici essenziali, impongono le prestazioni indispensabili individuate dai contratti collettivi nel settore privato e dagli accordi collettivi, di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93 (ora sostituita 'in parte qua' dagli artt. 45 e segg. del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29) nel settore pubblico, a tutti i lavoratori indipendentemente dall'appartenenza alle organizzazioni sindacali stipulanti - in quanto la riserva di legge non esclude che la determinazione di certi limiti o modalita' di esercizio del diritto di sciopero possa essere rimessa non solo a fonti statali subprimarie, ma anche alla contrattazione collettiva, purche' con condizioni che garantiscano le finalita' per le quali la riserva e' stata disposta. Peraltro, non essendo possibile formulare direttive uniformi per l'individuazione delle prestazioni indispensabili in caso di sciopero nei pubblici servizi essenziali, data la varieta' di tali prestazioni a seconda del tipo di servizio e dell'organizzazione imprenditoriale o amministrativa che lo eroga, la definizione legale dei fondamenti della disciplina non puo' andare oltre le indicazioni dell'art. 1 della legge n. 146, che delinea un quadro di riferimento del bilanciamento di beni e interessi affidato alla contrattazione collettiva. Percio' la fissazione 'ex ante' di criteri contenutistici da parte della legge e' surrogata dal controllo successivo, demandato ad un organo pubblico, che deve verificare l'idoneita' degli accordi collettivi rispetto allo scopo indicato dall'art. 1, comma 2. Dalla qual cosa discende altresi' che il procedimento di ricognizione delle prestazioni indispensabili definito dalla legge n. 146 non discrimina i lavoratori, ma e' uno strumento di eguaglianza di trattamento degli stessi. red.: G. Leo
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 3 e 40 Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, comma 2, 2, commi 2 e 3, e 8, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146 (recante: "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge") - nella parte in cui, in caso di sciopero nei servizi pubblici essenziali, impongono le prestazioni indispensabili individuate dai contratti collettivi nel settore privato e dagli accordi collettivi, di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93 (ora sostituita 'in parte qua' dagli artt. 45 e segg. del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29) nel settore pubblico, a tutti i lavoratori indipendentemente dall'appartenenza alle organizzazioni sindacali stipulanti - in quanto la riserva di legge non esclude che la determinazione di certi limiti o modalita' di esercizio del diritto di sciopero possa essere rimessa non solo a fonti statali subprimarie, ma anche alla contrattazione collettiva, purche' con condizioni che garantiscano le finalita' per le quali la riserva e' stata disposta. Peraltro, non essendo possibile formulare direttive uniformi per l'individuazione delle prestazioni indispensabili in caso di sciopero nei pubblici servizi essenziali, data la varieta' di tali prestazioni a seconda del tipo di servizio e dell'organizzazione imprenditoriale o amministrativa che lo eroga, la definizione legale dei fondamenti della disciplina non puo' andare oltre le indicazioni dell'art. 1 della legge n. 146, che delinea un quadro di riferimento del bilanciamento di beni e interessi affidato alla contrattazione collettiva. Percio' la fissazione 'ex ante' di criteri contenutistici da parte della legge e' surrogata dal controllo successivo, demandato ad un organo pubblico, che deve verificare l'idoneita' degli accordi collettivi rispetto allo scopo indicato dall'art. 1, comma 2. Dalla qual cosa discende altresi' che il procedimento di ricognizione delle prestazioni indispensabili definito dalla legge n. 146 non discrimina i lavoratori, ma e' uno strumento di eguaglianza di trattamento degli stessi. red.: G. Leo
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 40
Altri parametri e norme interposte