Ordinanza 345/1996 (ECLI:IT:COST:1996:345)
Massima numero 22902
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI  - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del  14/10/1996;  Decisione del  14/10/1996
Deposito del 18/10/1996; Pubblicazione in G. U. 23/10/1996
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 345/96. SINDACATI E LIBERTA' SINDACALE - DIRITTI SINDACALI PREVISTI DALLO STATUTO DEI LAVORATORI - ESERCIZIO LIMITATO, PER EFFETTO DELLA ABROGAZIONE REFERENDARIA DELLA ORIGINARIA FORMULAZIONE DELLA NORMA IMPUGNATA, ALLE SOLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI FIRMATARIE DI CONTRATTI COLLETTIVI - LAMENTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA ORGANIZZAZIONI SINDACALI IN BASE ALLA SOTTOSCRIZIONE DI CONTRATTI COLLETTIVI, INDIPENDENTEMENTE DALLA MAGGIORE O MINORE RAPPRESENTATIVITA' DELLE STESSE - PRETESA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA LIBERTA' SINDACALE - PRETESA VIOLAZIONE DELL'ART. 2 COST. - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
E' manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 2, 3 e 39 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 19, l. 20 maggio 1970 n. 300 (Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), nel testo risultante dall' abrogazione parziale disposta con d.P.R. 28 luglio 1995 n. 312 (Abrogazione, a seguito di referendum popolare, della lett. a) e parzialmente della lett. b) dell'art. 19, primo comma, della l. 20 maggio 1970 n. 300, sulla costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali, nonche' differimento dell'entrata in vigore dell'abrogazione medesima) - nella parte in cui limita il riconoscimento delle rappresentanze aziendali, ai fini della tutela e agevolazioni previste nel titolo III della legge medesima, alle sole organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi - in quanto: con riferimento agli artt. 3 e 39 Cost., la questione e' gia' stata dichiarata non fondata; con riferimento all'art. 39 Cost. - posto che la tutela costituzionale dell'autonomia collettiva garantisce la liberta' di decisione del sindacato in ordine alla stipulazione di un contratto collettivo con un certo contenuto e, dunque, il sindacato contro comportamenti dell'altra parte o di terzi, in particolare del potere politico, diretti a interferire nel processo di formazione della sua volonta', turbandone la libera esplicazione - non e' di questo tipo l'incidenza che, sulle scelte del sindacato, puo' avere la considerazione dell'effetto legale, esterno al contenuto del regolamento negoziale, collegato dall'art. 19 alla sottoscrizione di un contratto collettivo applicato nell'unita' produttiva, in considerazione del fatto che l'alternativa tra la firma di un contratto, ritenuto non rispondente agli interessi degli aderenti, con il vantaggio di acquisire i diritti e le prerogative di cui al titolo III dello Statuto, ed il rifiuto di firmare un tale contratto, rinunciando a tali diritti, puo' condizionare in qualche misura il sindacato, non gia' viziandone la determinazione volitiva, bensi' come fattore del calcolo costi-benefici che il sindacato medesimo, come ogni contraente, deve compiere per valutare la convenienza di stipulare o non il contratto a quelle condizioni; con riferimento all'art. 2 Cost., un sindacato, disposto a sottoscrivere un cattivo contratto per i suoi rappresentanti pur di ritagliarsi una porzione di potere in azienda, non lede alcun diritto inviolabile dei suoi iscritti, ma semplicemente non tutela, come dovrebbe, i loro interesse, configurandosi o come sindacato sfuggito al controllo degli associati, e cioe' non piu' rispettoso del precetto costituzionale di democraticita' interna, ovvero, al limite, come sindacato di comodo vietato dall'art. 16 dello Statuto. Red.: S. Di Palma

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 39

Altri parametri e norme interposte