Ordinanza 347/1996 (ECLI:IT:COST:1996:347)
Massima numero 22907
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI  - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del  14/10/1996;  Decisione del  14/10/1996
Deposito del 18/10/1996; Pubblicazione in G. U. 23/10/1996
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 347/96. IMPIEGO PUBBLICO - STATO GIURIDICO DEL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI - ESERCIZIO DI MANSIONI SUPERIORI A QUELLE DELLA QUALIFICA DI APPARTENENZA (NELLA SPECIE: NETTURBINO SVOLGENTE LE FUNZIONI DI AUTISTA) - ESCLUSIONE DELLA CORRESPONSIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO CORRISPONDENTE ALLE FUNZIONI SVOLTE - PRETESA INCIDENZA SUL PRINCIPIO DELLA CORRISPONDENZA DELLA RETRIBUZIONE ALLA QUANTITA' E QUALITA' DELLE PRESTAZIONI LAVORATIVE - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
E' manifestamente infondata, con riferimento all'art. 36 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 33 d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 (T.U. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato) - nella parte in cui vieta di corrispondere al dipendente che svolge mansioni superiori il trattamento corrispondente alle mansioni svolte - in quanto, posto che la disciplina dell'art. 33 d.P.R. n. 3 del 1957 si riferisce alla situazione normale, nella quale le mansioni svolte dall'impiegato coincidono con la sua qualifica funzionale, nel caso eccezionale di adibizione temporanea del dipendente a mansioni superiori, corrispondenti a un posto vacante, non puo' argomentarsi "a contrario" una preclusione all'adeguamento del trattamento economico secondo i principi ripetutamente enunciati dalla Corte in conformita' agli artt. 36 Cost. e 2126 cod. civ. e recepiti dall'art. 57 d.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, modificato dall'art. 25 d.lgs. 23 dicembre 1993 n. 546. - Sent. n. 102/1995. Red.: S. Di Palma

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 36

Altri parametri e norme interposte

codice civile    n. 0  art. 2126