Sentenza 23/2022 (ECLI:IT:COST:2022:23)
Massima numero 44505
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO  - Redattrice NAVARRETTA
Udienza Pubblica del  25/11/2021;  Decisione del  25/11/2021
Deposito del 28/01/2022; Pubblicazione in G. U. 02/02/2022
Massime associate alla pronuncia:  44497  44498  44499  44500  44501  44502  44503  44504  44506  44507  44508  44509  44510  44511  44512  44513


Titolo
Appalti pubblici - In genere - Norme della Provincia autonoma di Trento - Semplificazioni in materia di contratti pubblici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Criteri di aggiudicazione - Prevalenza del prezzo più basso - Violazione dei limiti statutari in materia di contratti pubblici - Illegittimità costituzionale parziale. (Classif. 015001).

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dei limiti statutari, in relazione alla norma di riforma economico-sociale di cui all'art. 95 cod. contratti pubblici, l'art. 6, comma 3, della legge prov. Trento n. 2 del 2020, nella parte in cui prevede che «Gli incarichi sono aggiudicati con il criterio del prezzo più basso, oppure, solo se necessario in ragione della natura, oggetto o caratteristiche del contratto e in ogni caso, per la progettazione architettonica, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Quando l'amministrazione aggiudicatrice ricorre ad elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa esclusivamente di natura quantitativa o tabellare non nomina la commissione tecnica». La disposizione impugnata dal Governo privilegia il criterio del prezzo più basso, che il parametro interposto evocato considera eccezionale e residuale.



Atti oggetto del giudizio

legge della Provincia autonoma di Trento  23/03/2020  n. 2  art. 6  co. 3

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  18/04/2016  n. 50  art. 95