Appalti pubblici - In genere - Norme della Provincia autonoma di Trento - Semplificazioni in materia di contratti pubblici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Criteri di aggiudicazione - Prevalenza del prezzo più basso - Violazione dei limiti statutari in materia di contratti pubblici - Illegittimità costituzionale parziale. (Classif. 015001).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dei limiti statutari, in relazione alla norma di riforma economico-sociale di cui all'art. 95 cod. contratti pubblici, l'art. 6, comma 3, della legge prov. Trento n. 2 del 2020, nella parte in cui prevede che «Gli incarichi sono aggiudicati con il criterio del prezzo più basso, oppure, solo se necessario in ragione della natura, oggetto o caratteristiche del contratto e in ogni caso, per la progettazione architettonica, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Quando l'amministrazione aggiudicatrice ricorre ad elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa esclusivamente di natura quantitativa o tabellare non nomina la commissione tecnica». La disposizione impugnata dal Governo privilegia il criterio del prezzo più basso, che il parametro interposto evocato considera eccezionale e residuale.