Sentenza 352/1996 (ECLI:IT:COST:1996:352)
Massima numero 23046
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente FERRI  - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del  14/10/1996;  Decisione del  14/10/1996
Deposito del 18/10/1996; Pubblicazione in G. U. 23/10/1996
Massime associate alla pronuncia:  23047  23048  23049  23050  23051


Titolo
SENT. 352/96 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - OGGETTO - DETERMINAZIONE - RICORSO - MANCATA ESPRESSA MENZIONE DEL PARAMETRO COSTITUZIONALE CHE SI ASSUME VIOLATO - POTERE DELLA CORTE DI INTERPRETARE IL RICORSO - INDICAZIONE DEL LIMITE APPOSTO ALLA POTESTA' LEGISLATIVA REGIONALE DI TIPO ESCLUSIVO - SUFFICIENZA - POSSIBILITA' DI INDIVIDUAZIONE DEI TERMINI DELLA QUESTIONE - AMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
Nel giudizio di legittimita' costituzionale in via principale, l'omissione nel ricorso dello Stato della espressa menzione delle norme statutarie sui limiti dei poteri legislativi regionali che si assumono violate (nella specie artt. 2, lett. a), e 3, lett. g), dello Statuto speciale per la regione Valle d'Aosta), puo' essere superata dalla Corte mediante i suoi poteri di interpretazione del ricorso, quando il ricorrente lamenti, come nel caso in esame, la violazione di un limite all'esercizio della potesta' legislativa regionale di tipo esclusivo indicando le norme fondamentali delle riforme economico-sociali violate, di modo che dal complesso del ricorso risultino in modo chiaro i termini delle questioni proposte. - V., da ultimo, S. 153/1995. red.: A. Franco

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Valle d'Aosta  art. 2

statuto regione Valle d'Aosta  art. 3

Altri parametri e norme interposte