Sentenza 352/1996 (ECLI:IT:COST:1996:352)
Massima numero 23047
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente FERRI - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del
14/10/1996; Decisione del
14/10/1996
Deposito del 18/10/1996; Pubblicazione in G. U. 23/10/1996
Titolo
SENT. 352/96 B. REGIONI IN GENERE - LIMITI ALL'ESERCIZIO DELLE COMPETENZE LEGISLATIVE DELLE REGIONI ANCHE A STATUTO SPECIALE - NORME FONDAMENTALI DELLE RIFORME ECONOMICO-SOCIALI - IDENTIFICAZIONE - CRITERI - QUALIFICAZIONE FORMALE - INSUFFICIENZA - NATURA OGGETTIVA DELLE DISPOSIZIONI - INCISIVA INNOVATIVITA' DEL CONTENUTO NORMATIVO IN SETTORI DI GRANDE RILEVANZA PER LA VITA ECONOMICA E SOCIALE - PRINCIPI CARATTERIZZATI DALLA NECESSITA' DI UNA ATTUAZIONE UNIFORME SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE - SUSSISTENZA DI TALI REQUISITI NEI PRINCIPI, DESUMIBILI DALL'ART. 2, CO. 1, L. N. 421 DEL 1992, DELLA CONTRATTAZIONE NAZIONALE IN TEMA DI RAPPORTI DI LAVORO, DELLA DISCIPLINA IN BASE AD ACCORDI, E DELLA RISERVA DI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA PER LE ASPETTATIVE ED I PERMESSI PER ATTIVITA' SINDACALI.
SENT. 352/96 B. REGIONI IN GENERE - LIMITI ALL'ESERCIZIO DELLE COMPETENZE LEGISLATIVE DELLE REGIONI ANCHE A STATUTO SPECIALE - NORME FONDAMENTALI DELLE RIFORME ECONOMICO-SOCIALI - IDENTIFICAZIONE - CRITERI - QUALIFICAZIONE FORMALE - INSUFFICIENZA - NATURA OGGETTIVA DELLE DISPOSIZIONI - INCISIVA INNOVATIVITA' DEL CONTENUTO NORMATIVO IN SETTORI DI GRANDE RILEVANZA PER LA VITA ECONOMICA E SOCIALE - PRINCIPI CARATTERIZZATI DALLA NECESSITA' DI UNA ATTUAZIONE UNIFORME SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE - SUSSISTENZA DI TALI REQUISITI NEI PRINCIPI, DESUMIBILI DALL'ART. 2, CO. 1, L. N. 421 DEL 1992, DELLA CONTRATTAZIONE NAZIONALE IN TEMA DI RAPPORTI DI LAVORO, DELLA DISCIPLINA IN BASE AD ACCORDI, E DELLA RISERVA DI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA PER LE ASPETTATIVE ED I PERMESSI PER ATTIVITA' SINDACALI.
Testo
I principi della contrattazione nazionale in tema di rapporti di lavoro e di impiego, della disciplina in base ad accordi, e della riserva di contrattazione collettiva per la materia delle aspettative e dei permessi per attivita' sindacali, desumibili dall'art. 2, co. 1, lett. q), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (recante i criteri direttivi della delega legislativa), hanno carattere di norme fondamentali di riforma economico-sociale e, come tali, vincolano anche la competenza esclusiva delle regioni a statuto speciale e delle province autonome (nella specie si trattava della competenza della regione Valle d'Aosta in materia di ordinamento degli uffici e del personale ad essi addetto). Questo carattere va riconosciuto non tanto per la qualifica formale attribuita a tali disposizioni dallo stesso art. 2, co. 2, di norme fondamentali di riforma economico-sociale, quanto piuttosto per la natura oggettiva delle medesime, quale desumibile dalla incisiva innovativita' del loro contenuto normativo in relazione a settori di rilevante importanza per la vita economico-sociale del Paese, e dalla connotazione delle norme considerate come principi che esigono una attuazione uniforme su tutto il territorio nazionale. - Sui caratteri delle "norme fondamentali delle riforme economico-sociali", v. S. nn. 153/1995, 359/1993, 296/1993, 366/1992, 356/1992, 188/1992, 493/1991, 386/1991, 349/1991, 634/1988. red.: A. Franco
I principi della contrattazione nazionale in tema di rapporti di lavoro e di impiego, della disciplina in base ad accordi, e della riserva di contrattazione collettiva per la materia delle aspettative e dei permessi per attivita' sindacali, desumibili dall'art. 2, co. 1, lett. q), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (recante i criteri direttivi della delega legislativa), hanno carattere di norme fondamentali di riforma economico-sociale e, come tali, vincolano anche la competenza esclusiva delle regioni a statuto speciale e delle province autonome (nella specie si trattava della competenza della regione Valle d'Aosta in materia di ordinamento degli uffici e del personale ad essi addetto). Questo carattere va riconosciuto non tanto per la qualifica formale attribuita a tali disposizioni dallo stesso art. 2, co. 2, di norme fondamentali di riforma economico-sociale, quanto piuttosto per la natura oggettiva delle medesime, quale desumibile dalla incisiva innovativita' del loro contenuto normativo in relazione a settori di rilevante importanza per la vita economico-sociale del Paese, e dalla connotazione delle norme considerate come principi che esigono una attuazione uniforme su tutto il territorio nazionale. - Sui caratteri delle "norme fondamentali delle riforme economico-sociali", v. S. nn. 153/1995, 359/1993, 296/1993, 366/1992, 356/1992, 188/1992, 493/1991, 386/1991, 349/1991, 634/1988. red.: A. Franco
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte