Sentenza 352/1996 (ECLI:IT:COST:1996:352)
Massima numero 23048
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente FERRI  - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del  14/10/1996;  Decisione del  14/10/1996
Deposito del 18/10/1996; Pubblicazione in G. U. 23/10/1996
Massime associate alla pronuncia:  23046  23047  23049  23050  23051


Titolo
SENT. 352/96 C. IMPIEGO PUBBLICO - ART. 2, CO. 1, L. N. 421 DEL 1992 - PRINCIPIO DELLA CONTRATTAZIONE NAZIONALE IN TEMA DI RAPPORTI DI LAVORO E DI IMPIEGO - NATURA DI NORMA FONDAMENTALE DI RIFORMA ECONOMICO-SOCIALE - APPLICABILITA' ALLE REGIONI - OBBLIGO PER IL LEGISLATORE DI GARANTIRE LA PARTECIPAZIONE EFFETTIVA DEI SOGGETTI REGIONALI MEDIANTE SOLUZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI - SUSSISTENZA.

Testo
Dall'art. 2, co. 1, lett. q), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e' enucleabile il principio della contrattazione nazionale in tema di rapporti di lavoro e di impiego, il quale ha carattere di norma fondamentale di riforma economico-sociale. Tale principio puo' tuttavia applicarsi alle regioni solo attraverso soluzioni organizzative e procedurali in grado di garantire una partecipazione effettiva dei soggetti regionali. Quando si tratta di rapporti imputabili alle regioni ordinarie, il principio e' stato attuato con il vincolo procedimentale dell'intesa tra Governo e Conferenza dei Presidenti delle regioni nell'ambito della contrattazione di interesse delle regioni (art. 17 del d. lgs. 10 novembre 1993, n. 470). - V. S. n. 359/1993. red.: A. Franco

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte