Sentenza 352/1996 (ECLI:IT:COST:1996:352)
Massima numero 23049
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente FERRI - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del
14/10/1996; Decisione del
14/10/1996
Deposito del 18/10/1996; Pubblicazione in G. U. 23/10/1996
Titolo
SENT. 352/96 D. IMPIEGO PUBBLICO - ART. 2, CO. 1, L. N. 421 DEL 1992 - PRINCIPIO DELLA DISCIPLINA IN BASE AD ACCORDI - PRINCIPIO DELLA RISERVA DI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA PER LE ASPETTATIVE ED I PERMESSI PER ATTIVITA' SINDACALI - NATURA DI NORME FONDAMENTALI DI RIFORMA ECONOMICO-SOCIALE - VINCOLATIVITA' ANCHE PER LE COMPETENZE ESCLUSIVE DELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE - DISCIPLINA REGIONALE DI DETERMINATI OGGETTI IN MATERIA DI PERSONALE - NECESSITA' DEL RICORSO ALL'ACCORDO SINDACALE COME STRUMENTO ALTERNATIVO ALLA LEGGE O DEL PREVIO ACCORDO CON I SINDACATI IN SEDE REGIONALE - ASPETTATIVE E PERMESSI SINDACALI - RISPETTO DEI LIMITI MASSIMI FISSATI DAL LEGISLATORE NAZIONALE - NECESSITA'.
SENT. 352/96 D. IMPIEGO PUBBLICO - ART. 2, CO. 1, L. N. 421 DEL 1992 - PRINCIPIO DELLA DISCIPLINA IN BASE AD ACCORDI - PRINCIPIO DELLA RISERVA DI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA PER LE ASPETTATIVE ED I PERMESSI PER ATTIVITA' SINDACALI - NATURA DI NORME FONDAMENTALI DI RIFORMA ECONOMICO-SOCIALE - VINCOLATIVITA' ANCHE PER LE COMPETENZE ESCLUSIVE DELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE - DISCIPLINA REGIONALE DI DETERMINATI OGGETTI IN MATERIA DI PERSONALE - NECESSITA' DEL RICORSO ALL'ACCORDO SINDACALE COME STRUMENTO ALTERNATIVO ALLA LEGGE O DEL PREVIO ACCORDO CON I SINDACATI IN SEDE REGIONALE - ASPETTATIVE E PERMESSI SINDACALI - RISPETTO DEI LIMITI MASSIMI FISSATI DAL LEGISLATORE NAZIONALE - NECESSITA'.
Testo
Dall'art. 2, co. 1, lett. q), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, sono enucleabili il principio della disciplina in base ad accordi in tema di rapporti di lavoro e di impiego, e quello della riserva di contrattazione collettiva per la materia delle aspettative e dei permessi per attivita' sindacale, principi che hanno carattere di norme fondamentali di riforma economico-sociale e, come tali, vincolano anche la competenza esclusiva delle regioni a statuto speciale e delle province autonome. Queste, pertanto, debbono disciplinare determinati oggetti in materia di personale con il ricorso all'accordo sindacale come strumento necessario ed alternativo alla legge ovvero con il presupposto dell'accordo con i sindacati in sede regionale. In particolare, per quanto riguarda le aspettative e i permessi sindacali (ricomprendenti i comandi e le posizioni di fuori ruolo sindacali), il principio si inserisce in un disegno di politica economica diretta a contenere notevolmente la spesa pubblica e a contribuire a trasformare la situazione di grave squilibrio finanziario esistente nel settore pubblico ed in particolare nel pubblico impiego. Infatti, la disposizione citata, con la finalita' di contenere e razionalizzare le aspettative ed i permessi sindacali nel settore pubblico, persegue anche l'obiettivo di riduzione della spesa complessiva e di fissazione di limiti massimi. Detti limiti massimi riguardano necessariamente anche il numero complessivo (e quindi unitariamente inteso anche in un quadro nazionale) sulla base di un ambito che non puo' prescindere dal carattere insieme locale e nazionale delle organizzazioni sindacali e dalla possibilita' per esse, nelle loro varie articolazioni basate su principi di liberta' a seconda del tipo, di attingere le persone utilizzate negli incarichi da pluralita' di amministrazioni ed enti pubblici e da pluralita' di settori e categorie. - V. S. nn. 219/1984, 341/1992, 296/1993, 496/1993. red.: A. Franco
Dall'art. 2, co. 1, lett. q), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, sono enucleabili il principio della disciplina in base ad accordi in tema di rapporti di lavoro e di impiego, e quello della riserva di contrattazione collettiva per la materia delle aspettative e dei permessi per attivita' sindacale, principi che hanno carattere di norme fondamentali di riforma economico-sociale e, come tali, vincolano anche la competenza esclusiva delle regioni a statuto speciale e delle province autonome. Queste, pertanto, debbono disciplinare determinati oggetti in materia di personale con il ricorso all'accordo sindacale come strumento necessario ed alternativo alla legge ovvero con il presupposto dell'accordo con i sindacati in sede regionale. In particolare, per quanto riguarda le aspettative e i permessi sindacali (ricomprendenti i comandi e le posizioni di fuori ruolo sindacali), il principio si inserisce in un disegno di politica economica diretta a contenere notevolmente la spesa pubblica e a contribuire a trasformare la situazione di grave squilibrio finanziario esistente nel settore pubblico ed in particolare nel pubblico impiego. Infatti, la disposizione citata, con la finalita' di contenere e razionalizzare le aspettative ed i permessi sindacali nel settore pubblico, persegue anche l'obiettivo di riduzione della spesa complessiva e di fissazione di limiti massimi. Detti limiti massimi riguardano necessariamente anche il numero complessivo (e quindi unitariamente inteso anche in un quadro nazionale) sulla base di un ambito che non puo' prescindere dal carattere insieme locale e nazionale delle organizzazioni sindacali e dalla possibilita' per esse, nelle loro varie articolazioni basate su principi di liberta' a seconda del tipo, di attingere le persone utilizzate negli incarichi da pluralita' di amministrazioni ed enti pubblici e da pluralita' di settori e categorie. - V. S. nn. 219/1984, 341/1992, 296/1993, 496/1993. red.: A. Franco
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte