Sentenza 352/1996 (ECLI:IT:COST:1996:352)
Massima numero 23051
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente FERRI - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del
14/10/1996; Decisione del
14/10/1996
Deposito del 18/10/1996; Pubblicazione in G. U. 23/10/1996
Titolo
SENT. 352/96 F. REGIONE VALLE D'AOSTA - IMPIEGO PUBBLICO - LEGGE REGIONALE RIAPPROVATA IL 25 NOVEMBRE 1995 - DISCIPLINA DELLE ASPETTATIVE E DEI PERMESSI SINDACALI PER IL PERSONALE DELLE SCUOLE REGIONALI - VIOLAZIONE DELLE NORME FONDAMENTALI DELLE RIFORME ECONOMICO-SOCIALI COSTITUITE DAI PRINCIPI DELLA CONTRATTAZIONE NAZIONALE IN TEMA DI RAPPORTI DI LAVORO, DELLA DISCIPLINA IN BASE AD ACCORDI, E DELLA RISERVA DI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA PER LE ASPETTATIVE ED I PERMESSI PER ATTIVITA' SINDACALI - PREESISTENZA DI UNA NORMATIVA REGIONALE SULLA MATERIA - IRRILEVANZA - POSSIBILITA' DI UNA RESIDUALE DISCIPLINA DELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE SOLO SUCCESSIVAMENTE ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLA LEGGE IMPUGNATA.
SENT. 352/96 F. REGIONE VALLE D'AOSTA - IMPIEGO PUBBLICO - LEGGE REGIONALE RIAPPROVATA IL 25 NOVEMBRE 1995 - DISCIPLINA DELLE ASPETTATIVE E DEI PERMESSI SINDACALI PER IL PERSONALE DELLE SCUOLE REGIONALI - VIOLAZIONE DELLE NORME FONDAMENTALI DELLE RIFORME ECONOMICO-SOCIALI COSTITUITE DAI PRINCIPI DELLA CONTRATTAZIONE NAZIONALE IN TEMA DI RAPPORTI DI LAVORO, DELLA DISCIPLINA IN BASE AD ACCORDI, E DELLA RISERVA DI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA PER LE ASPETTATIVE ED I PERMESSI PER ATTIVITA' SINDACALI - PREESISTENZA DI UNA NORMATIVA REGIONALE SULLA MATERIA - IRRILEVANZA - POSSIBILITA' DI UNA RESIDUALE DISCIPLINA DELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE SOLO SUCCESSIVAMENTE ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLA LEGGE IMPUGNATA.
Testo
E' costituzionalmente illegittima, per contrasto con l'art. 2, lett. a), dello Statuto speciale per la regione Valle d'Aosta, la legge regionale della Valle d'Aosta riapprovata il 23 novembre 1995, in quanto essa: a) nel disciplinare i distacchi per motivi sindacali del personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole dipendenti dalla Regione, viola il principio generale posto dall'art. 2, co. 1, lett. q), della legge delega 23 ottobre 1992, n. 421, come attuato dall'art. 54 del d.lgs. n. 29 del 1993, secondo il quale la disciplina dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali nelle amministrazioni pubbliche e' materia riservata alla contrattazione collettiva; b) nel rideterminare il quadro di riferimento per la individuazione del contingente delle aspettative e dei permessi sindacali, viola il principio generale posto dal medesimo art. 2, co. 1, lett. q), della legge n. 421 del 1992, diretto alla limitazione delle aspettative e dei permessi sindacali nelle amministrazioni pubbliche, come attuato dall'art. 3, co. 31, della legge n. 537 del 1993, e dall'art. 2 del d.P.C.m. 27 ottobre 1994, n. 770. Invero, dal citato art. 2, co. 1, lett. q), sono desumibili i principi della contrattazione nazionale in tema di rapporti di lavoro e di impiego, della disciplina in base ad accordi, e della riserva di contrattazione collettiva per la materia delle aspettative e dei permessi per attivita' sindacale, nonche' della fissazione di limiti massimi per quest'ultimi, principi che hanno carattere di norme fondamentali di riforma economico-sociale e, quindi, vincolano anche la competenza esclusiva delle regioni a statuto speciale e delle province autonome in materia di ordinamento degli uffici e del personale ad essi addetto. Non puo' in contrario avere rilevanza il fatto che le competenze normative della regione Valle d'Aosta in questa materia ed in quella scolastica sono gia' state esercitate anche nel settore in questione con la legge regionale n. 48 del 1979, essendo questa anteriore ai sopravvenuti principi fondamentali. Cio' peraltro non significa che si debba escludere la possibilita' di un ambito residuale di disciplina normativa delle regioni a statuto speciale, ma in ogni caso tale disciplina (poteri di adattamento del proprio ordinamento del personale e di integrazione rispetto agli accordi nazionali e locali in relazione alla dimensione ed articolazione dell'amministrazione regionale) deve essere successiva alla contrattazione collettiva, fino a che permanga - in una scelta del legislatore nazionale - il principio fondamentale della riserva di contrattazione collettiva per la materia dei permessi per attivita' sindacale. - V. precedenti massime B e D. red.: A. Franco
E' costituzionalmente illegittima, per contrasto con l'art. 2, lett. a), dello Statuto speciale per la regione Valle d'Aosta, la legge regionale della Valle d'Aosta riapprovata il 23 novembre 1995, in quanto essa: a) nel disciplinare i distacchi per motivi sindacali del personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole dipendenti dalla Regione, viola il principio generale posto dall'art. 2, co. 1, lett. q), della legge delega 23 ottobre 1992, n. 421, come attuato dall'art. 54 del d.lgs. n. 29 del 1993, secondo il quale la disciplina dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali nelle amministrazioni pubbliche e' materia riservata alla contrattazione collettiva; b) nel rideterminare il quadro di riferimento per la individuazione del contingente delle aspettative e dei permessi sindacali, viola il principio generale posto dal medesimo art. 2, co. 1, lett. q), della legge n. 421 del 1992, diretto alla limitazione delle aspettative e dei permessi sindacali nelle amministrazioni pubbliche, come attuato dall'art. 3, co. 31, della legge n. 537 del 1993, e dall'art. 2 del d.P.C.m. 27 ottobre 1994, n. 770. Invero, dal citato art. 2, co. 1, lett. q), sono desumibili i principi della contrattazione nazionale in tema di rapporti di lavoro e di impiego, della disciplina in base ad accordi, e della riserva di contrattazione collettiva per la materia delle aspettative e dei permessi per attivita' sindacale, nonche' della fissazione di limiti massimi per quest'ultimi, principi che hanno carattere di norme fondamentali di riforma economico-sociale e, quindi, vincolano anche la competenza esclusiva delle regioni a statuto speciale e delle province autonome in materia di ordinamento degli uffici e del personale ad essi addetto. Non puo' in contrario avere rilevanza il fatto che le competenze normative della regione Valle d'Aosta in questa materia ed in quella scolastica sono gia' state esercitate anche nel settore in questione con la legge regionale n. 48 del 1979, essendo questa anteriore ai sopravvenuti principi fondamentali. Cio' peraltro non significa che si debba escludere la possibilita' di un ambito residuale di disciplina normativa delle regioni a statuto speciale, ma in ogni caso tale disciplina (poteri di adattamento del proprio ordinamento del personale e di integrazione rispetto agli accordi nazionali e locali in relazione alla dimensione ed articolazione dell'amministrazione regionale) deve essere successiva alla contrattazione collettiva, fino a che permanga - in una scelta del legislatore nazionale - il principio fondamentale della riserva di contrattazione collettiva per la materia dei permessi per attivita' sindacale. - V. precedenti massime B e D. red.: A. Franco
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Valle d'Aosta
art. 2
Altri parametri e norme interposte
legge 23/10/1992
n. 421
art. 2
co. 1 lett. q)