Sentenza 353/1996 (ECLI:IT:COST:1996:353)
Massima numero 23052
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del
14/10/1996; Decisione del
14/10/1996
Deposito del 22/10/1996; Pubblicazione in G. U. 30/10/1996
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 353/96. PROCESSO PENALE - RIMESSIONE DEL PROCESSO AD ALTRO GIUDICE PER MOTIVI DI SICUREZZA O DI POSSIBILE TURBATIVA DELLO SVOLGIMENTO DELLO STESSO - RICHIESTA - POSSIBILE RIPROPOSIZIONE PER MOTIVI ANCHE SOLO IN APPARENZA NUOVI - USO DILATORIO DELLA RICHIESTA - PERICOLO DI PRESCRIZIONE DEI REATI E DI PARALISI DELL'ATTIVITA' PROCESSUALE - DIVIETO PER IL GIUDICE DI PRONUNCIARE SENTENZA FINO A CHE NON SIA INTERVENUTA ORDINANZA CHE DICHIARI INAMMISSIBILE O RIGETTI LA RICHIESTA DI RIMESSIONE - POSSIBILITA' DI ABUSI - COMPROMISSIONE DEL BENE COSTITUZIONALE DELL'EFFICIENZA DEL PROCESSO E DEL PRINCIPIO DI RAZIONALITA' DELLE NORME PROCESSUALI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 353/96. PROCESSO PENALE - RIMESSIONE DEL PROCESSO AD ALTRO GIUDICE PER MOTIVI DI SICUREZZA O DI POSSIBILE TURBATIVA DELLO SVOLGIMENTO DELLO STESSO - RICHIESTA - POSSIBILE RIPROPOSIZIONE PER MOTIVI ANCHE SOLO IN APPARENZA NUOVI - USO DILATORIO DELLA RICHIESTA - PERICOLO DI PRESCRIZIONE DEI REATI E DI PARALISI DELL'ATTIVITA' PROCESSUALE - DIVIETO PER IL GIUDICE DI PRONUNCIARE SENTENZA FINO A CHE NON SIA INTERVENUTA ORDINANZA CHE DICHIARI INAMMISSIBILE O RIGETTI LA RICHIESTA DI RIMESSIONE - POSSIBILITA' DI ABUSI - COMPROMISSIONE DEL BENE COSTITUZIONALE DELL'EFFICIENZA DEL PROCESSO E DEL PRINCIPIO DI RAZIONALITA' DELLE NORME PROCESSUALI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
Contrariamente a quanto prevedeva il precedente codice di procedura penale, secondo il quale il procedimento per rimessione non sospendeva l'istruzione o il giudizio, salvo ordinanza di sospensione della Corte di cassazione, il vigente codice ha disposto che, nel caso di rimessione, l'effetto sospensivo si produca automaticamente e che al momento della decisione del processo operi una preclusione per il giudice del dibattimento. Questa innovazione non ha pero' tenuto conto che la riproposizione di una richiesta gia' dichiarata inammissibile o rigettata dalla Cassazione puo' dar luogo ad abusi e ad un uso dilatorio della richiesta stessa, basata su motivi anche solo in apparenza nuovi, finalizzato ad allontanare nel tempo la decisione di merito, con l'effetto di una probabile prescrizione dei reati e di inevitabili riflessi negativi sull'efficienza dell'amministrazione della giustizia. Nella disciplina del codice, quindi, l'equilibrio fra i principi di economia processuale e di terzieta' del giudice e' solo apparente, dato che il possibile abuso processuale determina la paralisi del procedimento, tanto da compromettere il bene costituzionale dell'efficienza del processo e il canone fondamentale della razionalita' delle norme processuali. Invero il legislatore, pur essendo libero nella costruzione delle scansioni processuali, non puo' tuttavia scegliere un percorso che possa comportare, sia pure in casi estremi, la paralisi dell'attivita' processuale. E' pertanto costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 3 Cost., l'art. 47, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui fa divieto al giudice di pronunciare la sentenza fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di rimessione del processo ad altro giudice. red.: A. Franco
Contrariamente a quanto prevedeva il precedente codice di procedura penale, secondo il quale il procedimento per rimessione non sospendeva l'istruzione o il giudizio, salvo ordinanza di sospensione della Corte di cassazione, il vigente codice ha disposto che, nel caso di rimessione, l'effetto sospensivo si produca automaticamente e che al momento della decisione del processo operi una preclusione per il giudice del dibattimento. Questa innovazione non ha pero' tenuto conto che la riproposizione di una richiesta gia' dichiarata inammissibile o rigettata dalla Cassazione puo' dar luogo ad abusi e ad un uso dilatorio della richiesta stessa, basata su motivi anche solo in apparenza nuovi, finalizzato ad allontanare nel tempo la decisione di merito, con l'effetto di una probabile prescrizione dei reati e di inevitabili riflessi negativi sull'efficienza dell'amministrazione della giustizia. Nella disciplina del codice, quindi, l'equilibrio fra i principi di economia processuale e di terzieta' del giudice e' solo apparente, dato che il possibile abuso processuale determina la paralisi del procedimento, tanto da compromettere il bene costituzionale dell'efficienza del processo e il canone fondamentale della razionalita' delle norme processuali. Invero il legislatore, pur essendo libero nella costruzione delle scansioni processuali, non puo' tuttavia scegliere un percorso che possa comportare, sia pure in casi estremi, la paralisi dell'attivita' processuale. E' pertanto costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 3 Cost., l'art. 47, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui fa divieto al giudice di pronunciare la sentenza fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di rimessione del processo ad altro giudice. red.: A. Franco
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte