Sentenza 354/1996 (ECLI:IT:COST:1996:354)
Massima numero 22905
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del
14/10/1996; Decisione del
14/10/1996
Deposito del 22/10/1996; Pubblicazione in G. U. 30/10/1996
Massime associate alla pronuncia:
22911
Titolo
SENT. 354/96 A. - PROCESSO PENALE- ASSOLUTA IMPOSSIBILITA' PER L'IMPUTATO, A CAUSA DI MALATTIA FISICA IRREVERSIBILE, DI COMPARIRE IN UDIENZA - EFFETTI PREGIUDIZIEVOLI ANCHE PER LA PARTE CIVILE REGOLARMENTE COSTITUITA NEL GIUDIZIO - PRETESA LESIONE DEL PRINCIPIO DI OBBLIGATORIETA' DELL'AZIONE PENALE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA E DEL DIRITTO ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE DELLA PARTE CIVILE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 354/96 A. - PROCESSO PENALE- ASSOLUTA IMPOSSIBILITA' PER L'IMPUTATO, A CAUSA DI MALATTIA FISICA IRREVERSIBILE, DI COMPARIRE IN UDIENZA - EFFETTI PREGIUDIZIEVOLI ANCHE PER LA PARTE CIVILE REGOLARMENTE COSTITUITA NEL GIUDIZIO - PRETESA LESIONE DEL PRINCIPIO DI OBBLIGATORIETA' DELL'AZIONE PENALE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA E DEL DIRITTO ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE DELLA PARTE CIVILE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, comma primo, e 24, comma primo, Cost., l'art. 75, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che la disciplina ivi contenuta non trovi applicazione nel caso di accertato impedimento fisico permanente che non permetta all'imputato di comparire all'udienza, ove questi non consenta che il dibattimento prosegua in sua assenza, in quanto - posto che si palesano forti analogie tra la stasi del processo determinata dalla incapacita' psichica dell'imputato e quella che scaturisce dall'impedimento a comparire dell'imputato, il quale non consenta che il dibattimento prosegua in sua assenza, ambedue le situazioni di paralisi determinano ineluttabilmente la sostanziale sterilizzazione dell'azione civile esercitata nel processo penale; che, nel primo caso, l'art. 71, comma 6, cod. proc. pen. fa salvi i diritti della parte civile, sancendo l'inapplicabilita' dell'art. 75, comma 3, stesso codice e, quindi, consentendo il trasferimento della azione in sede civile senza che il relativo processo venga sospeso; e che una stasi del processo che si accerti di durata indefinita ed indeterminabile non puo' non vulnerare il diritto di azione e di difesa della parte civile - il perturbamento del canone dell'uguaglianza assume nella specie connotazioni di incisivo risalto perche' intimamente correlato ad altro valore costituzionale, quale e' il diritto di agire a tutela dei propri diritti, che nell'ipotesi in esame risulta in egual misura compromesso. - S. n. 330/1994. red.: S. Di Palma
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, comma primo, e 24, comma primo, Cost., l'art. 75, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che la disciplina ivi contenuta non trovi applicazione nel caso di accertato impedimento fisico permanente che non permetta all'imputato di comparire all'udienza, ove questi non consenta che il dibattimento prosegua in sua assenza, in quanto - posto che si palesano forti analogie tra la stasi del processo determinata dalla incapacita' psichica dell'imputato e quella che scaturisce dall'impedimento a comparire dell'imputato, il quale non consenta che il dibattimento prosegua in sua assenza, ambedue le situazioni di paralisi determinano ineluttabilmente la sostanziale sterilizzazione dell'azione civile esercitata nel processo penale; che, nel primo caso, l'art. 71, comma 6, cod. proc. pen. fa salvi i diritti della parte civile, sancendo l'inapplicabilita' dell'art. 75, comma 3, stesso codice e, quindi, consentendo il trasferimento della azione in sede civile senza che il relativo processo venga sospeso; e che una stasi del processo che si accerti di durata indefinita ed indeterminabile non puo' non vulnerare il diritto di azione e di difesa della parte civile - il perturbamento del canone dell'uguaglianza assume nella specie connotazioni di incisivo risalto perche' intimamente correlato ad altro valore costituzionale, quale e' il diritto di agire a tutela dei propri diritti, che nell'ipotesi in esame risulta in egual misura compromesso. - S. n. 330/1994. red.: S. Di Palma
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 24
co. 1
Altri parametri e norme interposte
codice di procedura penale (nuovo)
n. 0
art. 71
co. 6