Sentenza 354/1996 (ECLI:IT:COST:1996:354)
Massima numero 22911
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del
14/10/1996; Decisione del
14/10/1996
Deposito del 22/10/1996; Pubblicazione in G. U. 30/10/1996
Massime associate alla pronuncia:
22905
Titolo
SENT. 354/96 B. PROCESSO PENALE - ASSOLUTA IMPOSSIBILITA' PER L'IMPUTATO, A CAUSA DI MALATTIA FISICA IRREVERSIBILE, DI COMPARIRE IN UDIENZA - MANCATA PREVISIONE DELLA SOSPENSIONE DEL DIBATTIMENTO - IMPOSSIBILITA' PER IL GIUDICE DI ASSUMERE PROVE E DI ADOTTARE IN ESITO SENTENZA DI PROSCIOGLIMENTO O DI NON LUOGO A PROCEDERE COME, INVECE, PREVISTO PER L'IPOTESI ANALOGA DI INFERMITA' MENTALE DELL'IMPUTATO - PRETESA LESIONE DEL PRINCIPIO DI OBBLIGATORIETA' DELL'AZIONE PENALE - INAMMISSIBILITA'.
SENT. 354/96 B. PROCESSO PENALE - ASSOLUTA IMPOSSIBILITA' PER L'IMPUTATO, A CAUSA DI MALATTIA FISICA IRREVERSIBILE, DI COMPARIRE IN UDIENZA - MANCATA PREVISIONE DELLA SOSPENSIONE DEL DIBATTIMENTO - IMPOSSIBILITA' PER IL GIUDICE DI ASSUMERE PROVE E DI ADOTTARE IN ESITO SENTENZA DI PROSCIOGLIMENTO O DI NON LUOGO A PROCEDERE COME, INVECE, PREVISTO PER L'IPOTESI ANALOGA DI INFERMITA' MENTALE DELL'IMPUTATO - PRETESA LESIONE DEL PRINCIPIO DI OBBLIGATORIETA' DELL'AZIONE PENALE - INAMMISSIBILITA'.
Testo
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 486, 477, 70 e 71 cod. proc. pen. - nella parte in cui non prevedono: a) la sospensione del dibattimento in caso di imputato permanentemente impossibilitato a comparire per legittimo impedimento dovuto a malattia irreversibile; b) la possibilita' di assumere prove alle condizioni previste dall'art. 70, comma 2, cod. proc. pen.; c) la possibilita' di adottare all'esito sentenza di proscioglimento e di non doversi procedere - sollevata con riferimento agli artt. 3 e 112 Cost., in quanto, avuto riguardo alla incomparabilita' dell'ipotesi dell'imputato che per malattia irreversibile sia legittimamente impedito 'sine die' a comparire all'udienza con quella dell'imputato che, per infermita' mentale, non sia in grado di partecipare coscientemente al processo, l'accoglimento della prospettazione del giudice rimettente comporterebbe, non gia' l'armonizzazione di discipline di fattispecie analoghe, ma la creazione di un regime eccezionale che invaderebbe l'area delle scelte riservata alla esclusiva sfera di discrezionalita' legislativa. - S. n. 281/1995, O. n. 315/1996. red.: S. Di Palma
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 486, 477, 70 e 71 cod. proc. pen. - nella parte in cui non prevedono: a) la sospensione del dibattimento in caso di imputato permanentemente impossibilitato a comparire per legittimo impedimento dovuto a malattia irreversibile; b) la possibilita' di assumere prove alle condizioni previste dall'art. 70, comma 2, cod. proc. pen.; c) la possibilita' di adottare all'esito sentenza di proscioglimento e di non doversi procedere - sollevata con riferimento agli artt. 3 e 112 Cost., in quanto, avuto riguardo alla incomparabilita' dell'ipotesi dell'imputato che per malattia irreversibile sia legittimamente impedito 'sine die' a comparire all'udienza con quella dell'imputato che, per infermita' mentale, non sia in grado di partecipare coscientemente al processo, l'accoglimento della prospettazione del giudice rimettente comporterebbe, non gia' l'armonizzazione di discipline di fattispecie analoghe, ma la creazione di un regime eccezionale che invaderebbe l'area delle scelte riservata alla esclusiva sfera di discrezionalita' legislativa. - S. n. 281/1995, O. n. 315/1996. red.: S. Di Palma
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 112
Altri parametri e norme interposte