Sentenza 46/2022 (ECLI:IT:COST:2022:46)
Massima numero 44602
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMATO  - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del  25/01/2022;  Decisione del  25/01/2022
Deposito del 01/03/2022; Pubblicazione in G. U. 02/03/2022
Massime associate alla pronuncia:  44603  44604  44605  44606  44607  44608


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Coordinamento della finanza pubblica - Clausole di salvaguardia - Efficacia - Necessità, per la normativa statale, di rispettare gli statuti di autonomia - Presunzione di non applicabilità della normativa statale in apparente contrasto con quella degli enti ad autonomia differenziata - Limite - Non operatività delle clausole di salvaguardia a fronte dell'esercizio, da parte statale, di una competenza esclusiva prevalente. (Classif. 036006).

Testo
La presenza di una clausola di salvaguardia impone una valutazione caso per caso circa il rispetto delle norme statutarie da parte delle singole disposizioni impugnate, senza che ciò implichi l'inammissibilità delle censure contro di esse formulate. In presenza di clausole di salvaguardia i parametri di rango statutario assumono la funzione di limite generale all'applicazione di disposizioni statali in contrasto con gli statuti e le relative norme di attuazione, nel senso che la clausola ha la funzione di rendere le prime applicabili agli enti ad autonomia differenziata solo a condizione che ciò avvenga nel rispetto degli statuti speciali. Conseguentemente, se l'applicazione di una disciplina statale agli enti ad autonomia differenziata dovesse risultare lesiva delle competenze di questi ultimi, in presenza di una clausola di salvaguardia dovrà in linea generale presumersi - nell'ottica di una doverosa interpretazione costituzionalmente conforme di tale disciplina - che il legislatore statale abbia inteso escluderne l'applicabilità a tali enti; sicché l'eventuale questione di legittimità costituzionale di una siffatta disciplina per violazione delle competenze statutarie dovrebbe essere dichiarata non fondata nei sensi di cui in motivazione. Né, d'altra parte, può ritenersi che la presenza in una legge di una clausola generale di salvaguardia faccia sì che debbano considerarsi applicabili agli enti ad autonomia differenziata soltanto le singole disposizioni che indicano espressamente tra i propri destinatari anche questi ultimi. Laddove infatti, pur in presenza di una clausola generale di salvaguardia, una singola disposizione costituisca l'esercizio di una competenza esclusiva prevalente sulle competenze degli enti ad autonomia speciale, è del tutto logico presumere che il legislatore statale abbia inteso vincolare anche questi ultimi, a prescindere da un'espressa previsione in tal senso. (Precedenti: S. 122/2018 - mass. 41320; S. 40/2016 - mass. 38748; S. 125/2017 - mass. 41334).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte