Appalti pubblici - In genere - Norme della Provincia autonoma di Trento - Semplificazioni in materia di contratti pubblici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Affidamento di lavori pubblici, di incarichi tecnico-professionali e di servizi e forniture di importo superiore alla soglia europea - Procedura negoziata - Selezione, ove sussistano, di almeno dieci operatori economici - Affidamento di lavori, servizi e forniture - Offerta economicamente più vantaggiosa - Modifica dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica e delle offerte anomale - Violazione dei limiti statutari in materia di contratti pubblici, anche di derivazione comunitaria - Illegittimità costituzionale. (Classif. 015001).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione complessivamente dei limiti statutari in relazione agli artt. 63 e 157, comma 1, cod. contratti pubblici e agli obblighi imposti dal diritto dell'Unione europea, l'art. 52, commi 2, 4, lett. c), e 8, della legge prov. Trento n. 3 del 2020, che hanno rispettivamente modificato i commi 1, 3, lett. a) e 8 dell'art. 2 della legge prov. Trento n. 2 del 2020. Quanto alla prima delle disposizioni impugnate dal Governo, essa ha ampliato sia l'efficacia temporale della norma modificata, estesa a tutta la durata dello stato di emergenza, sia l'ambito oggettivo della sua applicazione, riferito anche agli affidamenti di incarichi tecnico-professionali di importo pari alla soglia europea, nonché agli affidamenti di servizi e forniture di importo pari alla citata soglia, inasprendo il contrasto con i parametri interposti evocati, senza che la loro modifica legislativa nel frattempo intervenuta - l'art. 2 del d.l. n. 76 del 2020, che introduce rilevanti deroghe alle norme fondamentali di riforma economico-sociale sull'aggiudicazione dei contratti sopra soglia - possa sanare retroattivamente il contrasto con una disposizione provinciale, né far venire meno l'interesse alla questione di legittimità costituzionale promossa. Quanto alla seconda disposizione impugnata, essa, nonostante l'emendamento introdotto - che prevede un criterio composito di valutazione delle offerte, ponderando la preferenza per chi si impegna a subappaltare a determinate imprese con la qualità organizzativa delle risorse impiegate - lascia immutati i profili discriminatori e di indeterminatezza già presenti e censurati. Quanto alla terza disposizione, pur riducendo l'ambito di intervento della norma modificata, permane il rinvio a forme di esclusione automatiche delle offerte anomale, in conflitto con il diritto dell'Unione europea.